Art. 49 (Disposizioni di attuazione) 1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.
Nota all'art. 49: - Il decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, reca: «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.».