Art. 89 
              Coubicazione e condivisione di infrastrutture 
    1.  Quando  un  operatore  che  fornisce  reti  di  comunicazione
elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su  proprieta'
pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base
alle disposizioni in materia di limitazioni legali della  proprieta',
servitu' ed espropriazione di  cui  al  presente  Capo,  l'Autorita',
anche mediante l'adozione di  specifici  regolamenti,  incoraggia  la
coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprieta'. 
    2.  Fermo  quanto  disposto  in   materia   di   coubicazione   e
condivisione di infrastrutture e di  coordinamento  di  lavori  dalla
legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3  del  presente  articolo,
quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa  di
esigenze connesse alla tutela dell'ambiente,  alla  salute  pubblica,
alla  pubblica  sicurezza  o  alla  realizzazione  di  obiettivi   di
pianificazione  urbana  o  rurale,  l'Autorita'  puo'  richiedere  ed
eventualmente imporre la  condivisione  di  strutture  o  proprieta',
compresa la coubicazione fisica, ad un  operatore  che  gestisce  una
rete di comunicazione elettronica od adottare ulteriori misure  volte
a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo  un  adeguato
periodo  di  pubblica  consultazione  ai  sensi   dell'articolo   11,
stabilendo altresi' i criteri per la  ripartizione  dei  costi  della
condivisione delle strutture o delle proprieta'. 
    3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di  comunicazione
elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno  di  centri
abitati,   gli   operatori   interessati   devono   provvedere   alla
comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o  ad
altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito
archivio telematico, affinche' sia agevolata  la  condivisione  dello
scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione
elettronica conformi  alle  norme  tecniche  UNI  e  CEI.  L'avvenuta
comunicazione  in  forma  elettronica  del  progetto  costituisce  un
presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui  all'articolo
88. 
    4. Entro il termine perentorio  di  trenta  giorni,  a  decorrere
dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al
comma 3, gli operatori interessati alla condivisione  dello  scavo  o
alla coubicazione dei  cavi  di  comunicazione  elettronica,  possono
concordare,  con  l'operatore  che  ha  gia'  presentato  la  propria
istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. 
In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente  pubblico  competente
rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base  al  criterio
della priorita' delle domande. 
    5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le  disposizioni  e
le procedure stabilite all'articolo 88. 
 
          Nota all'art. 89:
              - Per  la  legge  1° agosto  2002, n. 166, si vedano le
          note alle premesse.