Art. 91 
                   Limitazioni legali della proprieta' 
    1. Negli impianti di reti di  comunicazione  elettronica  di  cui
all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi  senza  appoggio  possono
passare, anche senza il consenso del proprietario, sia  al  di  sopra
delle proprieta' pubbliche o private, sia  dinanzi  a  quei  lati  di
edifici ove non  siano  finestre  od  altre  aperture  praticabili  a
prospetto. 
    2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio
di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture,  fili  o
qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprieta'  occorrente
per  soddisfare  le  richieste  di  utenza  degli  inquilini  o   dei
condomini. 
    3. I fili,  cavi  ed  ogni  altra  installazione  debbono  essere
collocati in guisa da non impedire il libero uso della  cosa  secondo
la sua destinazione. 
    4.  Il  proprietario  e'  tenuto  a   sopportare   il   passaggio
nell'immobile di  sua  proprieta'  del  personale  dell'esercente  il
servizio che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione,
riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. 
    5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e'
dovuta alcuna indennita'. 
    6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire direttamente in
giudizio  per  far  cessare  eventuali  impedimenti  e  turbative  al
passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.