Art. 94 Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprieta' dei concessionari 1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, puo' essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprieta' del concessionario, all'interno delle reti di recinzione. 2. La servitu' e' imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitu', il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitu'. 4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennita'. Il decreto viene notificato alle parti interessate. 5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitu' deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennita' da corrispondere per la servitu' stessa. 6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilita', e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne da' tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore. 7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada e' tenuto a mettere a disposizione. 8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166. 9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui al presente Capo.
Nota all'art. 94: - Gli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», cosi' recitano: «Art. 3 (L) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico: a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato; b) per "autorita' espropriante", si intende l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio; d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L) 2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorita' espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennita' provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo puo', nei trenta giorni successivi, concordare l'indennita' ai sensi dell'art. 45, comma 2. (L) 3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia piu' proprietario e' tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresi', ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)». «Art. 40 (L) (Disposizioni generali). - 1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennita' definitiva e' determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L). 2. Se l'area non e' effettivamente coltivata, l'indennita' e' commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L) 3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'art. 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennita' provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'art. 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. 4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennita' aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L) 5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennita' e' aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)».