Art. 94 
Occupazione di sedi autostradali  da  gestire  in  concessione  e  di
                    proprieta' dei concessionari 

 
    1.  Per  la  realizzazione  e  la   manutenzione   di   reti   di
comunicazione elettronica ad uso pubblico, puo' essere  occupata  una
sede  idonea,  lungo  il  percorso  delle  autostrade,   gestite   in
concessione e di proprieta'  del  concessionario,  all'interno  delle
reti di recinzione. 
    2.  La  servitu'  e'  imposta  con  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni,  sentito  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. 
    3.  Prima  della  emanazione  del  decreto  d'imposizione   della
servitu', il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia
del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire.
L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le  parti,
esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi
al proprietario in base  all'effettiva  diminuzione  del  valore  del
fondo, all'onere  che  ad  esso  si  impone  ed  al  contenuto  della
servitu'. 
    4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione
della servitu', determinando le modalita' di esercizio, dopo  essersi
accertato del pagamento o del deposito  dell'indennita'.  Il  decreto
viene notificato alle parti interessate. 
    5. L'inizio del procedimento  per  l'imposizione  della  servitu'
deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra  il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad  uso  pubblico
ed il proprietario dell'autostrada,  previo,  in  ogni  caso,  parere
dell'ufficio  provinciale  dell'Agenzia  del  territorio   competente
sull'ammontare  dell'indennita'  da  corrispondere  per  la  servitu'
stessa. 
    6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse
provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti  della  sede
autostradale per esigenze  di  viabilita',  e  l'esecuzione  di  tali
lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne
da' tempestiva comunicazione al proprietario di  detti  cavi,  avendo
cura di inviare  la  descrizione  particolareggiata  delle  opere  da
eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche  quelli
per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore. 
    7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede
a proprie cura e spese alla modifica dei propri impianti ed  al  loro
spostamento sulla  nuova  sede  che  il  concessionario  proprietario
dell'autostrada e' tenuto a mettere a disposizione. 
    8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle
di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166. 
    9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente  articolo,
si applicano le norme di cui al presente Capo. 
 
          Nota all'art. 94: 
              - Gli articoli 3 e 40 della legge 1°  agosto  2002,  n.
          166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture  e
          trasporti», cosi' recitano: 
              «Art. 3 (L) (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente
          testo unico: 
                a)  per  "espropriato",  si  intende   il   soggetto,
          pubblico o privato, titolare del diritto espropriato; 
                b)   per   "autorita'   espropriante",   si   intende
          l'autorita'   amministrativa   titolare   del   potere   di
          espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero  il
          soggetto  privato,  al  quale  sia  stato  attribuito  tale
          potere, in base ad una norma; 
                c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende
          il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il
          decreto di esproprio; 
                d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il
          soggetto, pubblico o privato, che chiede  l'espropriazione.
          (L) 
              2. Tutti gli atti della  procedura  espropriativa,  ivi
          incluse le comunicazioni ed il decreto di  esproprio,  sono
          disposti   nei   confronti   del   soggetto   che   risulti
          proprietario  secondo  i  registri  catastali,  salvo   che
          l'autorita'  espropriante  non  abbia  tempestiva   notizia
          dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso  in
          cui abbia avuto  notizia  della  pendenza  della  procedura
          espropriativa   dopo   la   comunicazione   dell'indennita'
          provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo  i
          registri catastali, il  proprietario  effettivo  puo',  nei
          trenta giorni successivi, concordare l'indennita' ai  sensi
          dell'art. 45, comma 2. (L) 
              3. Colui che risulta proprietario  secondo  i  registri
          catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti
          del  procedimento   espropriativo,   ove   non   sia   piu'
          proprietario e' tenuto di  comunicarlo  all'amministrazione
          procedente entro trenta giorni dalla  prima  notificazione,
          indicando altresi', ove  ne  sia  a  conoscenza,  il  nuovo
          proprietario, o comunque fornendo copia degli atti  in  suo
          possesso utili  a  ricostruire  le  vicende  dell'immobile.
          (L)». 
              «Art. 40 (L) (Disposizioni generali). - 1. Nel caso  di
          esproprio  di   un'area   non   edificabile,   l'indennita'
          definitiva e' determinata in base al  criterio  del  valore
          agricolo,  tenendo  conto  delle   colture   effettivamente
          praticate sul fondo e  del  valore  dei  manufatti  edilizi
          legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio
          dell'azienda  agricola,  senza  valutare  la  possibile   o
          l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L). 
              2.  Se  l'area   non   e'   effettivamente   coltivata,
          l'indennita'  e'  commisurata  al  valore  agricolo   medio
          corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona  ed
          al valore dei manufatti edilizi legittimamente  realizzati.
          (L) 
              3. Per l'offerta da formulare ai  sensi  dell'art.  20,
          comma  1,   e   per   la   determinazione   dell'indennita'
          provvisoria, si applica il  criterio  del  valore  agricolo
          medio di cui all'art. 41, comma 4, corrispondente  al  tipo
          di coltura in atto nell'area da espropriare. 
              4. Al proprietario coltivatore diretto  o  imprenditore
          agricolo   a   titolo   principale   spetta   un'indennita'
          aggiuntiva, determinata in misura pari al  valore  agricolo
          medio corrispondente  al  tipo  di  coltura  effettivamente
          praticata. (L) 
              5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennita'
          e'  aumentata  delle  somme  pagate  dall'espropriato   per
          qualsiasi   imposta   relativa   all'ultimo   trasferimento
          dell'immobile. (L)».