Art. 95 Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze 1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. 2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche: a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062; b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica; c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti. 4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture. 5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero. 6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni. 7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta e' rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio. 8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate. 9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorita' competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorita', lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
Note all'art. 95: - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne» ed e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1968, n. 264. - Gli articoli 113 e 127 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante: «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5, cosi' recitano: «Art. 113. - Nei casi d'urgenza puo' essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che puo' essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti. Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorita' interessate a mente dell'art. 120. L'autorizzazione provvisoria e' accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio e' uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che ne riferira' immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione e' superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta. Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.». «Art. 127. - Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parita' di titoli, per ragioni di preesistenza. Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee o condutture, il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazione, da' le opportune disposizioni. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto e' disposto nell'art. 122.».