Art. 95 
      Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze 
 
 
    1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a
qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata
senza che sul relativo progetto si sia  preventivamente  ottenuto  il
nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia
della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. 
    2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato dall'ispettorato
del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche: 
    a) di classe zero,  di  I  classe  e  di  II  classe  secondo  le
definizioni di classe  adottate  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062; 
    b)  qualunque  ne  sia  la  classe,  quando  esse   non   abbiano
interferenze con linee di comunicazione elettronica; 
    c) qualunque ne sia la  classe,  nei  casi  di  urgenza  previsti
dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di  legge  sulle
acque e sugli impianti elettrici,  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775. 
    3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di  linee
che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i
competenti  organi  del  Ministero  ne  subordinano  il  consenso   a
condizioni  da  precisare  non  oltre  sei   mesi   dalla   data   di
presentazione dei progetti. 
    4.  Per  l'esecuzione  di  qualsiasi  lavoro   sulle   condutture
subacquee  di  energia  elettrica  e  sui  relativi  atterraggi,   e'
necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva
di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione
dei lavori stessi. Le relative spese  sono  a  carico  dell'esercente
delle condutture. 
    5.  Nessuna  tubazione  metallica  sotterrata,  a  qualunque  uso
destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul
relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto  il  nulla  osta
del Ministero. 
    6. Le determinazioni su quanto  previsto  nei  commi  3,  4  e  5
possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro
delle   comunicazioni,   sentito   il   Consiglio   superiore   delle
comunicazioni. 
    7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano
interferenze con impianti di comunicazione elettronica,  il  relativo
nulla osta e' rilasciato dal  capo  dell'ispettorato  del  Ministero,
competente per territorio. 
    8. Nelle  interferenze  tra  cavi  di  comunicazione  elettronica
sotterrati e cavi  di  energia  elettrica  sotterrati  devono  essere
osservate le norme generali per gli impianti elettrici  del  comitato
elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale  delle  ricerche.  Le
stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate
nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e
tubazioni metalliche sotterrate. 
    9. Qualora, a causa di impianti di energia  elettrica,  anche  se
debitamente  approvati  dalle  autorita'  competenti,  si  abbia   un
turbamento del servizio di comunicazione  elettronica,  il  Ministero
promuove,  sentite  le  predette  autorita',  lo  spostamento   degli
impianti od altri provvedimenti idonei ad  eliminare  i  disturbi,  a
norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni  di  legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con  regio  decreto
11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi  le
rende necessarie. 
 
          Note all'art. 95: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 21  giugno
          1968, n. 1062, reca: «Regolamento di esecuzione della legge
          13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme  tecniche  per  la
          disciplina  della  costruzione  ed   esercizio   di   linee
          elettriche aeree esterne» ed e' pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1968, n. 264. 
              - Gli articoli 113 e 127 del regio decreto 11  dicembre
          1933, n. 1775, recante: «Testo unico delle disposizioni  di
          legge sulle acque e impianti elettrici»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5, cosi' recitano: 
              «Art. 113. - Nei casi d'urgenza puo' essere autorizzato
          in via provvisoria l'inizio delle costruzioni  delle  linee
          di trasmissione  e  distribuzione  per  le  parti  che  non
          riguardino opere pubbliche  e  quando  sia  intervenuto  il
          consenso di massima del Ministero delle  comunicazioni  che
          puo' essere subordinato a condizioni da precisare non oltre
          tre mesi dalla presentazione dei progetti. 
              Per  le  parti  riguardanti  opere  pubbliche  e   zone
          militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria  deve
          essere  pure  subordinata  al  consenso  di  massima  delle
          autorita' interessate a mente dell'art. 120. 
              L'autorizzazione provvisoria e' accordata: 
                a) dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentito  il
          Consiglio superiore, per le linee la cui  tensione  normale
          di esercizio e' uguale o superiore a sessantamila volta; 
                b) dall'ingegnere  capo  del  Genio  civile,  che  ne
          riferira' immediatamente al Ministero dei lavori  pubblici,
          per le linee  la  cui  tensione  e'  superiore  a  5000  ed
          inferiore a 60.000 volta; 
                c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio  civile,
          per le linee non superiori a 5000 volta. 
              Per   ottenere    l'autorizzazione    provvisoria    il
          richiedente  deve  obbligarsi,  con  congrua  cauzione,  da
          depositare alla Cassa depositi  e  prestiti,  ad  adempiere
          alle prescrizioni e condizioni che  saranno  stabilite  nel
          decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le  opere
          in caso di negata autorizzazione.». 
              «Art. 127. - Quando  sul  percorso  di  una  conduttura
          elettrica esistano  altre  condutture  elettriche  o  linee
          telefoniche o telegrafiche, debbono essere  accettate,  per
          la tutela del regolare esercizio di ciascuna  conduttura  o
          linea,  le  prescrizioni  della  parte  che  ha  titolo  di
          preminenza per  motivi  di  pubblico  servizio,  oppure,  a
          parita' di titoli, per ragioni di preesistenza. 
              Se  tali  prescrizioni  esigano  lo  spostamento  o  la
          modificazione delle linee o  condutture,  il  Ministro  dei
          lavori pubblici, in caso di contestazione, da' le opportune
          disposizioni. 
              Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della  parte
          che rende necessario lo  spostamento  o  la  modificazione,
          salvo quanto e' disposto nell'art. 122.».