Art. 61. 
                 Definizione e campo di applicazione 
 
  1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e  i  rappresentanti
di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione,  di  cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono  essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o
fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente  dal
collaboratore  in  funzione   del   risultato,   nel   rispetto   del
coordinamento   con   la    organizzazione    del    committente    e
indipendentemente  dal  tempo  impiegato   per   l'esecuzione   della
attivita' lavorativa. 
  2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di  durata  complessiva
non superiore a trenta giorni  nel  corso  dell'anno  solare  con  lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente  percepito
nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel  qual  caso
trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. 
  3. Sono escluse dal campo di  applicazione  del  presente  capo  le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali  e'  necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  i
rapporti e le attivita' di collaborazione coordinata  e  continuativa
comunque rese e utilizzate  a  fini  istituzionali  in  favore  delle
associazioni e  societa'  sportive  dilettantistiche  affiliate  alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate  e
agli enti di promozione  sportiva  riconosciute  dal  C.O.N.I.,  come
individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge  27  dicembre
2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal  campo  di  applicazione  del
presente  capo  i  componenti  degli  organi  di  amministrazione   e
controllo delle societa' e i partecipanti a  collegi  e  commissioni,
nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. 
  4. Le disposizioni contenute nel  presente  capo  non  pregiudicano
l'applicazione di clausole di  contratto  individuale  o  di  accordo
collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto. 
 
          Note all'art. 61: 
              - Il testo dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura
          civile, e' il seguente: 
              «Art. 409 (Controversie individuali di  lavoro).  -  3)
          rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri
          rapporti  di  collaborazione  che  si  concretino  in   una
          prestazione   di   opera   continuativa    e    coordinata,
          prevalentemente  personale,  anche  se  non   a   carattere
          subordinato;». 
              - Il testo dell'art. 90 della legge 27  dicembre  2002,
          n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e'  il
          seguente: 
              «Art.  90  (Disposizioni   per   l'attivita'   sportiva
          dilettantistica).  1.  Le  disposizioni  della   legge   16
          dicembre 1991, n. 398, e  successive  modificazioni,  e  le
          altre disposizioni tributarie riguardanti  le  associazioni
          sportive dilettantistiche si applicano anche alle  societa'
          sportive  dilettantistiche  costituite   in   societa'   di
          capitali senza fine di lucro. 
              2. A decorrere dal periodo di  imposta  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  l'importo
          fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
          n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13  maggio
          1999, n. 133, e  successive  modificazioni,  e'  elevato  a
          250.000 euro. 
              3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: "Tale  disposizione  si  applica
          anche  ai   rapporti   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa  di  carattere  amministrativo-gestionale   di
          natura non professionale  resi  in  favore  di  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche."; 
                b)  all'art.  83,  comma  2,  le  parole:   "a   lire
          10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro". 
              4. Il CONI, le Federazioni  sportive  nazionali  e  gli
          enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non  sono
          obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento  a  titolo
          di  acconto  sui  contributi  erogati   alle   societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art. 
          28,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              5. Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione  delle
          societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  nonche'
          delle Federazioni  sportive  e  degli  enti  di  promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI direttamente  connessi  allo
          svolgimento   dell'attivita'   sportiva,   sono    soggetti
          all'imposta di registro in misura fissa. 
              6. Al n. 27-bis della tabella  di  cui  all'allegato  B
          annesso al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI". 
              7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo  le  parole:
          "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  (ONLUS)"
          sono inserite le seguenti: "e le  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche". 
              8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore  di
          societa',   associazioni   sportive   dilettantistiche    e
          fondazioni costituite da istituzioni  scolastiche,  nonche'
          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
          nei  settori  giovanili  riconosciuta   dalle   Federazioni
          sportive  nazionali  o  da  enti  di  promozione   sportiva
          costituisce, per il soggetto erogante, fino ad  un  importo
          annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro,  spesa
          di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine  o  dei
          prodotti  del  soggetto  erogante  mediante  una  specifica
          attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2,
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
              9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 13-bis, comma 1,  la  lettera  i-ter)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                  "i-ter) le erogazioni liberali  in  denaro  per  un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta   non
          superiore  a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
          versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca  o
          ufficio postale ovvero secondo  altre  modalita'  stabilite
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                b) all'art. 65, comma  2,  la  lettera  c-octies)  e'
          abrogata. 
              10. All'art. 17, comma 2, del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita'  e  dei
          rimborsi di cui all'art.  81,  comma  1,  lettera  m),  del
          citato  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi"   sono
          soppresse. 
              11. All'art. 111-bis, comma 4, del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: "ed  alle  associazioni  sportive
          dilettantistiche". 
              12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
          sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui  relativi  alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative  aree  da  parte  di
          societa'  o  associazioni  sportive  dilettantistiche   con
          personalita' giuridica. 
              13. Il fondo e' disciplinato con  apposito  regolamento
          adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita'
          culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale
          del CONI. Il regolamento  disciplina,  in  particolare,  le
          forme di intervento del fondo in relazione all'entita'  del
          finanziamento e al tipo di impianto. 
              14.  Il  fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
          gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. 
              15.  La  garanzia  prestata  dal  fondo  e'  di  natura
          sussidiaria, si esplica  nei  limiti  e  con  le  modalita'
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera  entro
          i limiti delle disponibilita' del fondo. 
              16. La dotazione finanziaria del  fondo  e'  costituita
          dall'importo annuale acquisito dal fondo  speciale  di  cui
          all'art. 5  della  legge  24  dicembre  1957,  n.  1295,  e
          successive modificazioni, dei premi  riservati  al  CONI  a
          norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14  aprile  1948,
          n. 496, colpiti da decadenza. 
              17.    Le    societa'    e    associazioni     sportive
          dilettantistiche  devono   indicare   nella   denominazione
          sociale  la  finalita'  sportiva  e   la   ragione   o   la
          denominazione sociale dilettantistica  e  possono  assumere
          una delle seguenti forme: 
                a)  associazione  sportiva  priva   di   personalita'
          giuridica disciplinata dagli articoli  36  e  seguenti  del
          codice civile; 
                b) associazione sportiva con  personalita'  giuridica
          di diritto privato ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361; 
                c) societa' sportiva di capitali  costituita  secondo
          le  disposizioni  vigenti,  ad  eccezione  di  quelle   che
          prevedono le finalita' di lucro. 
              18. Con  uno  o  piu'  regolamenti,  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e
          dell'ordinamento  sportivo,  secondo  i  seguenti  principi
          generali, sono individuati: 
                a) i contenuti dello statuto e dell'atto  costitutivo
          delle    societa'    e    delle    associazioni    sportive
          dilettantistiche, con particolare riferimento a: 
                  1) assenza di fini di lucro; 
                  2) rispetto del principio di democrazia interna; 
                  3)    organizzazione    di    attivita'    sportive
          dilettantistiche,  compresa   l'attivita'   didattica   per
          l'avvio,  l'aggiornamento  e   il   perfezionamento   nelle
          attivita' sportive; 
                  4) disciplina del divieto per gli amministratori di
          ricoprire cariche sociali in altre societa' e  associazioni
          sportive nell'ambito della medesima disciplina; 
                  5) gratuita' degli incarichi degli amministratori; 
                  6) devoluzione ai fini sportivi del  patrimonio  in
          caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni; 
                  7)  obbligo  di  conformarsi  alle  norme  e   alle
          direttive del CONI nonche' agli statuti  e  ai  regolamenti
          delle  Federazioni  sportive  nazionali  o   dell'ente   di
          promozione  sportiva  cui  la  societa'  o   l'associazione
          intende affiliarsi; 
                b) le modalita' di  approvazione  dello  statuto,  di
          riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una  o
          piu'  Federazioni  sportive  nazionali  del  CONI  o   alle
          discipline  sportive  associate  o  a  uno  degli  enti  di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI,  anche  su  base
          regionale; 
                c) i provvedimenti da adottare in caso di  irregolare
          funzionamento o di gravi irregolarita'  di  gestione  o  di
          gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. 
              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
          sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia  e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  cui  all'art.  6,
          comma 4, della legge 31 marzo 2000,  n.  78,  firmatari  di
          apposite convenzioni con il CONI. 
              20.  Presso  il  CONI  e'  istituito,  anche  in  forma
          telematica e senza oneri aggiuntivi per il  bilancio  dello
          Stato, il registro  delle  societa'  e  delle  associazioni
          sportive  dilettantistiche  distinto  nelle  seguenti   tre
          sezioni: 
                a)  associazioni  sportive   dilettantistiche   senza
          personalita' giuridica; 
                b)   associazioni   sportive   dilettantistiche   con
          personalita' giuridica; 
                c)  societa'  sportive  dilettantistiche   costituite
          nella forma di societa' di capitali. 
              21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma
          20, nonche' le procedure di  verifica,  la  notifica  delle
          variazioni  dei  dati  e  l'eventuale  cancellazione   sono
          disciplinate da apposita delibera del  Consiglio  nazionale
          del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai  sensi
          dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138. 
              22. Per accedere ai contributi  pubblici  di  qualsiasi
          natura,   le   societa'   e   le   associazioni    sportive
          dilettantistiche devono  dimostrare  l'avvenuta  iscrizione
          nel registro di cui al comma 20. 
              23. I dipendenti pubblici possono prestare  la  propria
          attivita',  nell'ambito  delle  societa'   e   associazioni
          sportive dilettantistiche,  fuori  dall'orario  di  lavoro,
          purche' a titolo gratuito e fatti  salvi  gli  obblighi  di
          servizio,  previa  comunicazione   all'amministrazione   di
          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere
          riconosciuti esclusivamente le indennita' e i  rimborsi  di
          cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
          degli  enti  locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti   i
          cittadini e deve essere garantito, sulla  base  di  criteri
          obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive. 
              25. Ai fini del conseguimento degli  obiettivi  di  cui
          all'art. 29 della presente legge, nei casi  in  cui  l'ente
          pubblico territoriale non intenda gestire direttamente  gli
          impianti  sportivi,  la  gestione  e'   affidata   in   via
          preferenziale   a   societa'   e   associazioni    sportive
          dilettantistiche, enti di promozione  sportiva,  discipline
          sportive associate e Federazioni sportive nazionali,  sulla
          base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri  d'uso  e
          previa determinazione di criteri generali e  obiettivi  per
          l'individuazione  dei  soggetti  affidatari.   Le   regioni
          disciplinano,  con   propria   legge,   le   modalita'   di
          affidamento. 
              26. Le palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti
          sportivi  scolastici,  compatibilmente  con   le   esigenze
          dell'attivita' didattica e delle attivita'  sportive  della
          scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere  posti  a
          disposizione   di   societa'   e   associazioni    sportive
          dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui  ha
          sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».