Art. 63. 
                            Corrispettivo 
 
  1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve  essere
proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito,  e  deve
tenere  conto  dei  compensi  normalmente  corrisposti  per  analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.