Art. 64. 
                       Obbligo di riservatezza 
 
  1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore  a  progetto
puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti. 
  2. Il collaboratore a  progetto  non  deve  svolgere  attivita'  in
concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione  di  essi,
ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della  attivita'
dei committenti medesimi.