Art. 65. 
               Invenzioni del collaboratore a progetto 
 
  1. Il lavoratore a  progetto  ha  diritto  di  essere  riconosciuto
autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 
  2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati  dalle  leggi
speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis  della  legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 65: 
              - Il testo dell'art. 12-bis della legge 22 aprile 1941,
          n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri  diritti
          connessi al suo esercizio), e' il seguente: 
              «Art. 12-bis. - Salvo patto  contrario,  il  datore  di
          lavoro e' titolare del diritto esclusivo  di  utilizzazione
          economica del programma per elaboratore o  della  banca  di
          dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle
          sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso  datore
          di lavoro.».