Art. 66. 
             Altri diritti del collaboratore a progetto 
 
  1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio  del  collaboratore  a
progetto non comportano l'estinzione del rapporto  contrattuale,  che
rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 
  2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in  caso  di
malattia e infortunio la sospensione del rapporto  non  comporta  una
proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il
committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si
protrae per un periodo superiore a un sesto  della  durata  stabilita
nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile. 
  3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e'  prorogata  per
un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole  disposizione
del contratto individuale. 
  4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge  11  agosto  1973,  n.
533, e successive modificazioni  e  integrazioni,  sul  processo  del
lavoro e di cui all'articolo 64  del  decreto  legislativo  26  marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti  che  rientrano
nel campo di applicazione del presente capo  si  applicano  le  norme
sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo  n.
626 del  1994  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  quando  la
prestazione  lavorativa  si  svolga  nei   luoghi   di   lavoro   del
committente, nonche' le norme di  tutela  contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo  51,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  e  del  decreto  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in  data  12  gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. 
 
          Note all'art. 66: 
              -  Il  testo  della  legge  11  agosto  1973,  n.   533
          (Disciplina delle  controversie  individuali  di  lavoro  e
          delle controversie in materia di previdenza e di assistenza
          obbligatorie), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          settembre 1973, n. 237. 
              - Il testo dell'art.  64  del  decreto  legislativo  26
          marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico   delle   disposizioni
          legislative  in  materia  di  tutela   e   sostegno   della
          maternita' e della paternita', a norma dell'art.  15  della
          legge 8 marzo 2000, n. 53), e' il seguente: 
              «Art. 64 (Lavoratrici iscritte alla  gestione  separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335). - 1. In materia  di  tutela  della  maternita',  alle
          lavoratrici di cui all'art. 2,  comma  26,  della  legge  8
          agosto  1995,  n.  335,  non  iscritte   ad   altre   forme
          obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al  comma
          16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni. 
              2. Ai sensi del comma 12 dell'art. 80  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternita'  prevista
          dalla disposizione di cui  al  comma  16,  quarto  periodo,
          dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  avviene
          nelle forme e con  le  modalita'  previste  per  il  lavoro
          dipendente. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  e'   disciplinata   tale
          estensione  nei  limiti  delle  risorse  rinvenienti  dallo
          specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche
          apportate con il  predetto  provvedimento,  si  applica  il
          decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.». 
              - Per il titolo del citato decreto legislativo  n.  626
          del 1994 si veda la nota all'art. 23. 
              - Il testo  dell'art.  51,  comma  1,  della  legge  23
          dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2000), e' il seguente: 
              «1. All'art. 59, comma  16,  della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  secondo  periodo,  le  parole:   "0,5   punti
          percentuali" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "un  punto
          percentuale"; 
                b)  al  terzo  periodo,  le  parole:  "di  un   punto
          percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "di due  punti
          percentuali nei  limiti  di  una  complessiva  aliquota  di
          computo di 20 punti percentuali"; 
                c) al quarto periodo, le parole: "e agli  assegni  al
          nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti:  ",  agli
          assegni al nucleo familiare e  alla  malattia  in  caso  di
          degenza ospedaliera"; 
                d) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica  e  con  il  Ministro  della
          sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione,  si  provvede   alla
          disciplina della tutela per malattia  in  caso  di  degenza
          ospedaliera  nei  limiti  delle  risorse  derivanti   dallo
          specifico gettito contributivo e in  relazione  al  reddito
          individuale."».