Art. 67. 
                Estinzione del contratto e preavviso 
 
  1. I contratti di lavoro di cui al presente capo  si  risolvono  al
momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase
di esso che ne costituisce l'oggetto. 
  2. Le parti possono recedere prima della scadenza del  termine  per
giusta causa ovvero secondo le diverse causali o  modalita',  incluso
il  preavviso,  stabilite  dalle  parti  nel  contratto   di   lavoro
individuale.