Art. 69. 
   Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
                 atipici e conversione del contratto 
 
  1.  I  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa
instaurati  senza  l'individuazione  di   uno   specifico   progetto,
programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo  61,  comma
1,  sono  considerati  rapporti  di  lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 
  2. Qualora venga accertato dal giudice che il  rapporto  instaurato
ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a  configurare  un  rapporto  di
lavoro subordinato, esso  si  trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro
subordinato  corrispondente  alla  tipologia   negoziale   di   fatto
realizzatasi tra le parti. 
  3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo  giudiziale
e' limitato  esclusivamente,  in  conformita'  ai  principi  generali
dell'ordinamento,  all'accertamento  della  esistenza  del  progetto,
programma di lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso  fino  al
punto  di  sindacare  nel  merito  valutazioni  e  scelte   tecniche,
organizzative o produttive che spettano al committente.