Art. 37. Interruzioni pubblicitarie 1. Fermi restando i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 26, la pubblicita' e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purche' ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicita' e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrita' ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, nonche' i diritti dei titolari. 2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicita' e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli. 3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. Per le opere di durata superiore a quarantacinque minuti e' consentita una interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno. 4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, puo' essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o piu' periodi completi di quarantacinque minuti. 5. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicita' o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma. 6. La pubblicita' e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualita', i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicita' o televendita. Se la loro durata programmata e' di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. Ai fini del presente articolo per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto. 8. L'Autorita', sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall'Autorita' medesima tra personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie. 9. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. La pubblicita' radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonche' dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni. 10. La pubblicita' televisiva delle bevande alcoliche e la televendita devono conformarsi ai seguenti criteri: a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande; b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili; c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale; d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrieta'; f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualita' positiva delle bevande. 11. E' vietata la pubblicita' televisiva delle sigarette o di ogni altro prodotto a base di tabacco. La pubblicita' e' vietata anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attivita' principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita' pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attivita' principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita' di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di impresa nell'ambito del territorio nazionale. 12. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
Note all'art. 37: - Per le direttive 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse. - La legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50. - La legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50. - La legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1999, n. 247. - Il testo del comma 8 dell'art. 7 della gia' citata legge 3 maggio 2004, n. 112, e' il seguente: "8. All'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'art. 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". All'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'art. 12, comma 4, della legge 4 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali".".