Art. 37.
                     Interruzioni pubblicitarie

  1.  Fermi  restando  i  principi  di  cui  all'articolo 4, comma 1,
lettere  c)  e  d),  in  relazione  a quanto previsto dalla direttiva
89/552/CEE   del   Consiglio,   del  3  ottobre  1989,  e  successive
modificazioni,  gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono
costituire  eccezioni.  Salvo quanto previsto dal secondo periodo del
comma  3  dell'articolo  26, la pubblicita' e gli spot di televendita
devono   essere  inseriti  tra  i  programmi.  Purche'  ricorrano  le
condizioni  di  cui  ai  commi da 2 a 6, la pubblicita' e gli spot di
televendita  possono  essere inseriti anche nel corso di un programma
in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrita' ed il valore,
tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua
durata e natura, nonche' i diritti dei titolari.
  2.  Nei  programmi  composti  di  parti  autonome  o  nei programmi
sportivi,  nelle  cronache  e  negli  spettacoli di analoga struttura
comprendenti   degli   intervalli,  la  pubblicita'  e  gli  spot  di
televendita  possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o
negli intervalli.
  3.  L'inserimento  di messaggi pubblicitari durante la trasmissione
di  opere teatrali, liriche e musicali e' consentito negli intervalli
abitualmente  effettuati  nelle sale teatrali. Per le opere di durata
superiore  a quarantacinque minuti e' consentita una interruzione per
ogni  atto  o  tempo.  E' consentita una ulteriore interruzione se la
durata  programmata  dell'opera  supera  di almeno venti minuti due o
piu' atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
  4.   La   trasmissione   di   opere  audiovisive,  ivi  compresi  i
lungometraggi  cinematografici ed i film prodotti per la televisione,
fatta  eccezione  per  le  serie,  i  romanzi  a puntate, i programmi
ricreativi  ed  i  documentari,  di  durata  programmata  superiore a
quarantacinque  minuti, puo' essere interrotta soltanto una volta per
ogni  periodo  di  quarantacinque  minuti.  E'  autorizzata  un'altra
interruzione  se la durata programmata delle predette opere supera di
almeno  venti  minuti  due  o piu' periodi completi di quarantacinque
minuti.
  5.  Quando  programmi  diversi  da  quelli  di  cui al comma 2 sono
interrotti  dalla  pubblicita'  o  da  spot di televendita, in genere
devono   trascorrere   almeno   venti   minuti  tra  ogni  successiva
interruzione all'interno del programma.
  6.  La  pubblicita'  e  la  televendita non possono essere inserite
durante  la  trasmissione  di  funzioni  religiose.  I notiziari e le
rubriche di attualita', i documentari, i programmi religiosi e quelli
per  bambini,  di  durata  programmata inferiore a trenta minuti, non
possono essere interrotti dalla pubblicita' o televendita. Se la loro
durata  programmata  e'  di  almeno  trenta  minuti,  si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.
  7.  Alle  emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni
siano  destinate  unicamente  al  territorio  nazionale, ad eccezione
delle  trasmissioni  effettuate  in  interconnessione, in deroga alle
disposizioni   di   cui   alla  direttiva  89/552/CEE,  e  successive
modificazioni,   in   tema   di   messaggi  pubblicitari  durante  la
trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali,
sono  consentite,  oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle
opere  medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo
indipendentemente  dalla  durata  delle opere stesse; per le opere di
durata  programmata  compresa  tra  novanta  e  centonove minuti sono
consentite  analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto
o  tempo;  per  le  opere  di durata programmata uguale o superiore a
centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu'
una  interruzione  supplementare ogni quarantacinque minuti di durata
programmata  ulteriore  rispetto  a  centodieci  minuti.  Ai fini del
presente  articolo  per  durata  programmata  si  intende il tempo di
trasmissione  compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine
della  sigla  di  chiusura  del  programma al lordo della pubblicita'
inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
  8.  L'Autorita',  sentita  un'apposita commissione, composta da non
oltre   cinque   membri   e   nominata  dall'Autorita'  medesima  tra
personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere di valore
artistico,  nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso
che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
  9.   E'   vietata  la  pubblicita'  radiofonica  e  televisiva  dei
medicinali  e  delle  cure mediche disponibili unicamente con ricetta
medica.   La   pubblicita'  radiofonica  e  televisiva  di  strutture
sanitarie  e'  regolata  dalla  apposita  disciplina  in  materia  di
pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come
modificata  dalla  legge  26  febbraio  1999,  n.  42, dalla legge 14
ottobre 1999, n. 362, nonche' dall'articolo 7, comma 8, della legge 3
maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni.
  10.   La  pubblicita'  televisiva  delle  bevande  alcoliche  e  la
televendita devono conformarsi ai seguenti criteri:
    a)  non  rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare,
presentare minori intenti a consumare tali bevande;
    b)  non  collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche
di particolare rilievo o con la guida di automobili;
    c)   non   creare   l'impressione  che  il  consumo  di  alcolici
contribuisca al successo sociale o sessuale;
    d)  non  indurre  a  credere  che le bevande alcoliche possiedano
qualita'  terapeutiche  stimolanti  o calmanti o che contribuiscano a
risolvere situazioni di conflitto psicologico;
    e)  non  incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande
alcoliche  o  presentare  in  una  luce  negativa  l'astinenza  o  la
sobrieta';
    f)  non  usare  l'indicazione  del  rilevante grado alcolico come
qualita' positiva delle bevande.
  11.  E' vietata la pubblicita' televisiva delle sigarette o di ogni
altro  prodotto a base di tabacco. La pubblicita' e' vietata anche se
effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi,
simboli  o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o
di  aziende  la  cui attivita' principale consiste nella produzione o
nella  vendita  di tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi
impiegati  ovvero  in  base  a  qualsiasi altro univoco elemento tale
utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita' pubblicitaria dei
prodotti  stessi.  Al  fine  di  determinare  quale  sia  l'attivita'
principale  dell'azienda  deve  farsi  riferimento  all'incidenza del
fatturato  delle  singole attivita' di modo che quella principale sia
comunque  prevalente  rispetto  a  ciascuna  delle altre attivita' di
impresa nell'ambito del territorio nazionale.
  12.  La  trasmissione  di  dati e di informazioni all'utenza di cui
all'articolo  26,  comma  3,  puo' comprendere anche la diffusione di
inserzioni pubblicitarie.
 
          Note all'art. 37:
              -  Per  le  direttive 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del
          Consiglio  e  successive  modificazioni,  si vedano le note
          alle premesse.
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di
          pubblicita'   sanitaria  e  di  repressione  dell'esercizio
          abusivo  delle  professioni  sanitarie) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50.
              -  La  legge  26 febbraio  1999, n. 42 (Disposizioni in
          materia  di  professioni  sanitarie)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50.
              -  La  legge  14 ottobre  1999,  n.  362  (Disposizioni
          urgenti  in materia sanitaria) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 20 ottobre 1999, n. 247.
              -  Il  testo  del comma 8 dell'art. 7 della gia' citata
          legge 3 maggio 2004, n. 112, e' il seguente:
              "8.  All'art.  1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 175, come modificato dall'art. 3 della legge 26 febbraio
          1999,  n.  42,  e  dall'art.  12,  comma  1, della legge 14
          ottobre  1999,  n.  362,  le parole: "e attraverso giornali
          quotidiani  e  periodici  di  informazione" sono sostituite
          dalle   seguenti:   ",  attraverso  giornali  quotidiani  e
          periodici  di  informazione  e le emittenti radiotelevisive
          locali".  All'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 175, come modificato dall'art. 3 della legge 26 febbraio
          1999, n. 42, e dall'art. 12, comma 4, della legge 4 ottobre
          1999,  n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani
          e   periodici   di   informazione"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  ", attraverso giornali quotidiani e periodici di
          informazione e le emittenti radiotelevisive locali".".