Art. 38.
                       Limiti di affollamento

  1.   La  trasmissione  di  messaggi  pubblicitari  da  parte  della
concessionaria  del  servizio  pubblico  generale radiotelevisivo non
puo'   eccedere   il   4   per   cento   dell'orario  settimanale  di
programmazione   ed  il  12  per  cento  di  ogni  ora;  un'eventuale
eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,
deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
  2.  La  trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle
emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale
diversi   dalla   concessionaria   del   servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo  non  puo'  eccedere  il  15  per  cento  dell'orario
giornaliero  di  programmazione  ed  il  18  per  cento  di ogni ora;
un'eventuale  eccedenza,  comunque  non  superiore al 2 per cento nel
corso  di  un'ora,  deve  essere  recuperata  nell'ora  antecedente o
successiva. Un identico limite e' fissato per i soggetti autorizzati,
ai  sensi  dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno
dodici  bacini  di utenza, con riferimento al tempo di programmazione
in contemporanea.
  3.  La  trasmissione  di messaggi pubblicitari radiofonici da parte
delle   emittenti   e   dei  fornitori  di  contenuti  diversi  dalla
concessionaria  del  servizio  pubblico  generale radiotelevisivo non
puo'  eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 18
per  cento  per  la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25
per  cento  per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per
cento  per  la  radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di
emittente a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi
pubblicitari,  comunque  non  superiore  al  2 per cento nel corso di
un'ora,  deve  essere  recuperata  nell'ora  antecedente  o in quella
successiva.
  4.  Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma
3, per le emittenti ed i fornitori di contenuti radiofonici in ambito
locale  il  tempo  massimo  di  trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicita',  ove  siano  comprese forme di pubblicita' diverse dagli
spot, e' del 35 per cento.
  5.  La  trasmissione  di  messaggi pubblicitari televisivi da parte
delle  emittenti  e  dei  fornitori di contenuti televisivi in ambito
locale non puo' eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno
di  programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al
2  per  cento  nel  corso  di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva.
  6.  Il  tempo  massimo  di  trasmissione  quotidiana  dedicato alla
pubblicita'  da  parte  delle  emittenti e dei fornitori di contenuti
televisivi  in  ambito  nazionale  diversi  dalla  concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo e' portato al 20 per cento
se  comprende  forme  di  pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari
come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita,
dell'acquisto  o  del  noleggio di prodotti oppure della fornitura di
servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario
di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi fornitori
ed  emittenti  il  tempo  di  trasmissione  dedicato  a tali forme di
pubblicita'   diverse  dagli  spot  pubblicitari  non  deve  comunque
superare un'ora e dodici minuti al giorno.
  7.  Per  quanto  riguarda  le emittenti ed i fornitori di contenuti
televisivi  in  ambito  locale,  il  tempo  massimo  di  trasmissione
quotidiana  dedicato  alla  pubblicita', qualora siano comprese altre
forme  di  pubblicita'  di  cui  al  comma  6,  come le offerte fatte
direttamente  al pubblico, e' portato al 40 per cento, fermo restando
il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al
comma  5. Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti ed
ai  fornitori  di contenuti in ambito locale che si siano impegnati a
trasmettere  televendite  per  oltre  l'80  per  cento  della propria
programmazione.
  8.  La  pubblicita'  locale  e'  riservata  alle  emittenti  ed  ai
fornitori  di contenuti in ambito locale. Le emittenti ed i fornitori
di  contenuti  in  ambito  nazionale e la concessionaria del servizio
pubblico  generale radiotelevisivo sono tenuti a trasmettere messaggi
pubblicitari  contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i
bacini  serviti.  Le  emittenti  ed  i  fornitori autorizzati in base
all'articolo   29   possono   trasmettere,   oltre  alla  pubblicita'
nazionale, pubblicita' locale diversificata per ciascuna zona oggetto
della       autorizzazione,       interrompendo       temporaneamente
l'interconnessione.
  9.  Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti
di  pubblicita'  che  impongono  alle  emittenti  ed  ai fornitori di
contenuti  di  trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai
messaggi pubblicitari.
  10.  I  messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse
da   istituzioni,   enti,   associazioni   di  categoria,  produttori
editoriali  e  librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei
confronti  del  libro  e  della  lettura, trasmessi gratuitamente o a
condizioni   di   favore  da  fornitori  di  contenuti  ed  emittenti
televisive  e  radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati
ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.