Art. 39.
                 Disposizioni sulle sponsorizzazioni

  1. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata
non  possono  in  nessun  caso  essere  influenzati  dallo sponsor in
maniera  tale  da  ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale
dei   concessionari  privati  o  della  concessionaria  pubblica  nei
confronti delle trasmissioni;
    b)   devono   essere  chiaramente  riconoscibili  come  programmi
sponsorizzati  e  indicare  il  nome  o  il  logotipo  dello  sponsor
all'inizio o alla fine del programma;
    c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o
servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti
specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
  2.  I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche
o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione
o   vendita   di  sigarette  o  altri  prodotti  del  tabacco,  nella
fabbricazione  o  vendita  di  superalcolici,  nella  fabbricazione o
vendita  di  medicinali  ovvero  nella  prestazione  di  cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica.
  3.  Le  sponsorizzazioni  di  emittenti e di fornitori di contenuti
televisivi in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali
acustici  e  visivi,  trasmessi  in  occasione delle interruzioni dei
programmi  accompagnati  dalla citazione del nome e del marchio dello
sponsor  e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e
successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 39:
              -   Per   la   direttiva  89/552/CEE  del  Consiglio  e
          successive modificazioni si vedano le note alle premesse.