Art. 40.
                   Disposizioni sulle televendite

  1.  E'  vietata  la  televendita  che  vilipenda la dignita' umana,
comporti  discriminazioni  di  razza,  sesso  o nazionalita', offenda
convinzioni   religiose   e   politiche,   induca   a   comportamenti
pregiudizievoli  per  la  salute  o  la  sicurezza  o  la  protezione
dell'ambiente.  E'  vietata  la  televendita  di sigarette o di altri
prodotti a base di tabacco.
  2.  La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti
di  compravendita  o  di  locazione  di  prodotti  e  di  servizi. La
televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e
deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
    a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o
un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
    b)  non  esortare  direttamente  i minori a persuadere genitori o
altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
    c)  non  sfruttare  la particolare fiducia che i minori ripongono
nei genitori, negli insegnanti o in altri;
    d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.