Art. 41. 
 Destinazione della pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici 
 
  1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o  gli  enti  pubblici
anche economici destinano, per fini di  comunicazione  istituzionale,
all'acquisto di spazi sui mezzi di  comunicazione  di  massa,  devono
risultare complessivamente impegnate,  sulla  competenza  di  ciascun
esercizio  finanziario,  per  almeno  il  15  per  cento   a   favore
dell'emittenza  privata  televisiva  locale  e   radiofonica   locale
operante nei territori dei Paesi membri  dell'Unione  europea  e  per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. 
  2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese  per
acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla  loro
realizzazione. 
  3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici
sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' delle somme  impegnate
per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale,  di  spazi  sui
mezzi di comunicazione di  massa.  L'Autorita',  anche  attraverso  i
Comitati regionali per  le  comunicazioni,  vigila  sulla  diffusione
della comunicazione pubblica a carattere  pubblicitario  sui  diversi
mezzi di  comunicazione  di  massa.  Ai  fini  dell'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2  nonche'  al  presente  comma,  le
amministrazioni  pubbliche  o  gli  enti  pubblici  anche   economici
nominano un responsabile del procedimento che,  in  caso  di  mancata
osservanza  delle  disposizioni  stesse  e  salvo  il  caso  di   non
attuazione per motivi a lui non imputabili, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040  euro
a  un  massimo  di  5.200  euro.  Competente  all'accertamento,  alla
contestazione e all'applicazione della sanzione  e'  l'Autorita'.  Si
applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica  digitale
devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza
di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore
dei giornali quotidiani e periodici le somme che  le  amministrazioni
pubbliche   o   gli   enti   pubblici   anche   economici   destinano
singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale,  all'acquisto
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. 
  5. Le regioni, nell'ambito  della  propria  autonomia  finanziaria,
possono prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4. 
 
          Nota all'art. 41: 
              - Per la legge 24 novembre 1987, n. 689, si  vedano  le
          note all'art. 35.