Art. 44. 
 
                       Margine di solvibilita' 
 
  1. L'impresa dispone costantemente di un  margine  di  solvibilita'
sufficiente per la complessiva attivita'  esercitata  nel  territorio
della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina, con  regolamento,
le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine  di
solvibilita' richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle
disposizioni del presente capo e di quelle previste  dalla  normativa
in materia di vigilanza supplementare delle imprese  appartenenti  ad
un conglomerato finanziario. 
  2. Il margine di  solvibilita'  disponibile  e'  rappresentato  dal
patrimonio netto dell'impresa al netto  degli  elementi  immateriali,
libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: 
    a) il capitale sociale versato o, se si  tratta  di  societa'  di
mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; 
    b) le riserve legali e le riserve statutarie e  facoltative,  non
destinate a copertura di specifici impegni  o  a  rettifica  di  voci
dell'attivo; 
    c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a
nuovo, al netto dei dividendi da pagare; 
    d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti  portate
a nuovo. 
  3. Possono inoltre essere  compresi  nel  margine  di  solvibilita'
disponibile: 
    a) le azioni preferenziali cumulative e  i  prestiti  subordinati
sino  a  concorrenza  del  cinquanta  per  cento   del   margine   di
solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita'
richiesto, di cui il venticinque per cento  al  massimo  comprendente
prestiti  subordinati  a  scadenza  fissa  o   azioni   preferenziali
cumulative  a  durata  determinata.  Per  essere  computati  tra  gli
elementi  costitutivi  del  margine  di  solvibilita'  disponibile  i
prestiti  subordinati  devono  soddisfare  le  condizioni   stabilite
all'articolo 45, commi 1 e  2.  Le  azioni  preferenziali  cumulative
possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti
in base  ai  quali,  in  caso  di  liquidazione  ordinaria  o  coatta
dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti
gli altri creditori e vengano rimborsate  solo  previo  pagamento  di
tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione; 
    b)  i  titoli  a  durata  indeterminata  e  gli  altri  strumenti
finanziari, comprese le azioni preferenziali  cumulative  diverse  da
quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza  del  cinquanta
per cento del margine di solvibilita' disponibile  o,  se  inferiore,
del margine di solvibilita' richiesto,  limite  da  assumere  per  il
totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative  e
prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente  comma.  Per
essere  computati  tra  gli  elementi  costitutivi  del  margine   di
solvibilita' disponibile i titoli a durata indeterminata e gli  altri
strumenti finanziari, comprese le  azioni  preferenziali  cumulative,
devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, comma 8. 
  4. Su  motivata  richiesta  dell'impresa,  accompagnata  da  idonea
documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di
solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non  superiori  a
dodici mesi, gli ulteriori elementi  patrimoniali  individuati  nelle
disposizioni di attuazione. 
  5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali
non si tiene conto, nell'ambito della determinazione  del  patrimonio
dell'impresa, agli effetti del margine di solvibilita'.