Art. 45. Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari 1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purche' sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. 2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l'emissione: a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP; b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta; c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni; d) per i prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni; e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP. 3. Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalita' ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita', tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilita' disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilita' di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP. 5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza puo' essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP. 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalita' e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita', l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilita' disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP puo' essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. 7. Per i prestiti, per i quali non e' stabilita una scadenza, l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3. 8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata, purche' non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all'articolo 44, comma 3, lettera b), possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni: a) e' previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso puo' essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP; b) e' esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilita' su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. L'autorizzazione dell'ISVAP puo' essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalita' e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita', l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilita' disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso; c) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilita' di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilita' richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilita' disponibile; d) e' stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati; e) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacita' del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attivita'. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilita' richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operativita' della clausola di assorbimento delle perdite. 9. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilita' dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilita' disponibile. 10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilita' della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.