Art. 46. Quota di garanzia 1. Un terzo del margine di solvibilita' richiesto rappresenta la quota di garanzia. 2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non puo' in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. 3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non puo' in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non puo' in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l'autorizzazione comprenda piu' rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto l'importo piu' elevato. 4. La quota di garanzia e' coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo. 5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.