Art. 46. 
 
                          Quota di garanzia 
 
  1. Un terzo del margine di solvibilita'  richiesto  rappresenta  la
quota di garanzia. 
  2. La quota di garanzia dell'impresa  che  esercita  i  rami  vita,
fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale  sociale
o del fondo di garanzia, non puo' in nessun caso essere  inferiore  a
tre milioni di euro. 
  3. La quota di garanzia dell'impresa che  esercita  i  rami  danni,
fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale  sociale
o del fondo di garanzia, non puo' in nessun caso essere  inferiore  a
due milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata  all'esercizio
dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma  3,  la
quota di garanzia non puo' in nessun  caso  essere  inferiore  a  tre
milioni di euro. Qualora  l'autorizzazione  comprenda  piu'  rami  di
assicurazione si ha riguardo al solo ramo per  il  cui  esercizio  e'
richiesto l'importo piu' elevato. 
  4. La quota di garanzia  e'  coperta  esclusivamente  mediante  gli
elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli
elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del
medesimo articolo. 
  5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3  sono  aumentati  annualmente,
con  regolamento  adottato   dall'ISVAP,   in   base   all'incremento
dell'indice europeo dei prezzi al consumo,  pubblicato  da  Eurostat,
salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.