Art. 47. Cessione dei rischi in riassicurazione 1. L'ISVAP puo' non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilita', della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. 2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese riassicuratrici.