Art. 47. 
 
               Cessione dei rischi in riassicurazione 
 
  1. L'ISVAP puo' non tener conto,  ai  fini  della  copertura  delle
riserve tecniche e del calcolo del  margine  di  solvibilita',  della
cessione dei rischi in riassicurazione  ad  imprese  aventi  la  sede
legale in Stati terzi che non abbiano  istituito  un  proprio  legale
rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un
altro Stato membro. 
  2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata  esclusivamente  da
valutazioni    attinenti    alla    solvibilita'    delle     imprese
riassicuratrici.