Art. 70.
Scritture contabili
1. Per la rilevazione dei fatti di gestione, l'azienda speciale
tiene i libri obbligatori previsti dalle disposizioni del codice
civile attenendosi, per quanto riguarda la tenuta e la conservazione
dei medesimi, agli articoli 2219 e 2220 del medesimo codice.
Note all'art. 70:
- Il testo degli articoli 2219 e 2220 del codice civile
e' il seguente:
«Art. 2219 (Tenuta della contabilita). - Tutte le
scritture devono essere tenute secondo le norme di
un'ordinata contabilita' senza spazi in bianco, senza
interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono
fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione,
questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili».
«Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili). -
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla
data dell'ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le
lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture,
delle lettere e dei telegrammi spediti.
Le scritture e documenti di cui al presente articolo
possono essere conservati sotto forma di registrazioni su
supporti di immagini, sempre che le registrazioni
corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere
rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto
che utilizza detti supporti».