Art. 70.
                         Scritture contabili

  1.  Per  la  rilevazione  dei fatti di gestione, l'azienda speciale
tiene  i  libri  obbligatori  previsti  dalle disposizioni del codice
civile  attenendosi, per quanto riguarda la tenuta e la conservazione
dei medesimi, agli articoli 2219 e 2220 del medesimo codice.
 
          Note all'art. 70:
              - Il testo degli articoli 2219 e 2220 del codice civile
          e' il seguente:
              «Art.  2219  (Tenuta  della  contabilita).  -  Tutte le
          scritture   devono   essere  tenute  secondo  le  norme  di
          un'ordinata  contabilita'  senza  spazi  in  bianco,  senza
          interlinee  e senza trasporti in margine. Non vi si possono
          fare  abrasioni  e, se e' necessaria qualche cancellazione,
          questa  deve  eseguirsi  in  modo  che le parole cancellate
          siano leggibili».
              «Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili). -
          Le  scritture devono essere conservate per dieci anni dalla
          data dell'ultima registrazione.
              Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le
          lettere  e  i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture,
          delle lettere e dei telegrammi spediti.
              Le  scritture  e  documenti di cui al presente articolo
          possono  essere  conservati sotto forma di registrazioni su
          supporti   di   immagini,   sempre   che  le  registrazioni
          corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere
          rese  leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto
          che utilizza detti supporti».