Art. 121. 
Disciplina  comune  applicabile  ai  contratti  pubblici  di  lavori,
 servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
 
  1. Ai  contratti  pubblici  aventi  per  oggetto  lavori,  servizi,
forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV  e
della parte V, anche le disposizioni della parte II,  in  quanto  non
derogate dalle norme del presente titolo. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo  29  (metodi
di calcolo  del  valore  stimato  dei  contratti  pubblici),  per  le
procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione  del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.