Art. 122 
Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia 
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del  Presidente
                    della Repubblica n. 554/1999) 
 
  1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non  si
applicano le norme del presente  codice  che  prevedono  obblighi  di
pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale. 
  2.  L'avviso  di  preinformazione  di  cui  all'articolo   63,   e'
facoltativo  ed  e'  pubblicato  sul  profilo  di  committente,   ove
istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo  66,  comma  7,
con le modalita' ivi previste. 
  3. L'avviso sui risultati della procedura di  affidamento,  di  cui
all'articolo  65  e'  pubblicato  sul  profilo  di  committente,  ove
istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo  66,  comma  7,
con le modalita' ivi previste. 
  4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono
ad  obblighi  di   pubblicita'   e   di   comunicazione   in   ambito
sopranazionale. 
  5. I bandi relativi a contratti  di  importo  pari  o  superiore  a
cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  -  serie  speciale  -  relativa  ai   contratti
pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante,  e,
non oltre due  giorni  lavorativi  dopo,  sul  sito  informatico  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto  del
Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile  2001,  n.  20  e  sul  sito
informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi  e  i  bandi  sono
altresi' pubblicati, non  oltre  cinque  giorni  lavorativi  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta  della
stazione appaltante,  su  almeno  uno  dei  principali  quotidiani  a
diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani  a  maggiore
diffusione locale nel  luogo  ove  si  eseguono  i  lavori.  I  bandi
relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i  lavori  e
nell'albo della stazione appaltante; gli effetti  giuridici  connessi
alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione  nell'albo  pretorio
del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto  dall'articolo  66,
comma 15. 
  6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e  delle
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari,
si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10,  in  tema  di  regole
generali  sulla  fissazione  dei  termini  e  sul  prolungamento  dei
termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: 
    a) nelle procedure aperte, il  termine  per  la  ricezione  delle
offerte, decorrente dalla  pubblicazione  del  bando  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o
superiore a cinquecentomila euro, e  dalla  pubblicazione  del  bando
nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue  il  contratto  per  i
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere
inferiore a ventisei giorni; 
    b) nelle procedure ristrette, nelle  procedure  negoziate  previa
pubblicazione di un bando di gara,  e  nel  dialogo  competitivo,  il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione,  avente  la
decorrenza di cui alla  lettera  a),  non  puo'  essere  inferiore  a
quindici giorni; 
    c) nelle procedure ristrette, il termine per la  ricezione  delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo'  essere
inferiore a venti giorni; 
    d) nelle procedure negoziate, con o senza bando,  e  nel  dialogo
competitivo,  il  termine  per  la  ricezione  delle  offerte   viene
stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel  rispetto  del  comma   1
dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni  di  urgenza,
non puo'  essere  inferiore  a  dieci  giorni  dalla  data  di  invio
dell'invito; 
    e) in tutte le procedure, quando  il  contratto  ha  per  oggetto
anche la progettazione esecutiva, il termine per la  ricezione  delle
offerte non puo' essere inferiore a quaranta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del bando di gara o di  invio  dell'invito;  quando  il
contratto ha  per  oggetto  anche  la  progettazione  definitiva,  il
termine per la ricezione delle offerte non puo'  essere  inferiore  a
sessanta giorni con le medesime decorrenze; 
    f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando
e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia
con l'avviso  di  preinformazione,  il  termine  di  ricezione  delle
offerte puo' essere ridotto a 18 giorni e  comunque  mai  a  meno  di
undici   giorni,   decorrenti,   nelle   procedure   aperte,    dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure,  dalla  spedizione
della lettera invito; 
    g) nelle procedure ristrette  e  nelle  procedure  negoziate  con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile
rispettare i  termini  minimi  previsti  dal  presente  articolo,  le
stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara  le  ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine  per  la  ricezione  delle
domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per  la
ricezione delle offerte non inferiore  a  dieci  giorni,  ovvero  non
inferiore a trenta giorni  se  l'offerta  ha  per  oggetto  anche  il
progetto esecutivo, decorrente dalla  data  di  invio  dell'invito  a
presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per  la
ricezione delle  offerte,  se  queste  hanno  per  oggetto  anche  la
progettazione definitiva. 
  7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che  nei  casi  di  cui
agli articoli 56 e 57, anche per lavori di  importo  complessivo  non
superiore a centomila euro. 
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g)  non
si  applicano  alle  opere  di   urbanizzazione   primaria   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 4, comma 1,  della
legge 29 settembre 1964, n.  847,  correlate  al  singolo  intervento
edilizio assentito, per le quali continua  ad  applicarsi  l'articolo
16, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni. 
  9. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del  prezzo  piu'
basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel  bando  l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma  5.
Comunque la facolta' di esclusione  automatica  non  e'  esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque; in  tal
caso si applica l'articolo 86, comma 3. 
 
          Note all'art. 122: 
              - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6  aprile
          2001,  n.  20  reca:  "Individuazione  del  sito   Internet
          www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara
          delle  stazioni  appaltanti  di  ambito  statale   e/o   di
          interesse nazionale, nonche' dei siti Internet  predisposti
          dalle regioni e province autonome per la  pubblicazione  di
          bandi ed  avvisi  di  gara  delle  amministrazioni  di  cui
          all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994.". 
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) e dell'art.
          4,  comma  1,  della  legge  29  settembre  1964,  n.  847,
          (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui
          per l'acquisizione delle  aree  ai  sensi  della  legge  18
          aprile 1962, n. 167), e' il seguente: 
              "Art. 1. - I comuni  ed  i  consorzi  dei  comuni  sono
          autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e  333
          del  testo  unico  della  legge  comunale  e   provinciale,
          approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con
          la Cassa depositi  e  prestiti,  con  istituti  di  credito
          fondiario ed edilizio,  con  le  sezioni  autonome  per  il
          finanziamento di opere pubbliche ed  impianti  di  pubblica
          utilita', nonche' con gli istituti di  assicurazione  e  di
          previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui  alla
          legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente: 
                (omissis); 
                b) per le opere di urbanizzazione  primaria  indicate
          al successivo art. 4; 
                (omissis)". 
              "Art. 4. - Le opere di cui all'art. 1, lettera b)  sono
          quelle di urbanizzazione primaria e cioe': 
                a) strade residenziali; 
                b) spazi di sosta o di parcheggio; 
                c) fognature; 
                d) rete idrica; 
                e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del
          gas; 
                f) pubblica illuminazione; 
                g) spazi di verde attrezzato.". 
              - Il testo  del'art.  16,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  citato
          all'art. 32, e' il seguente: 
              "2. La quota  di  contributo  relativa  agli  oneri  di
          urbanizzazione  e'  corrisposta  al  comune  all'atto   del
          rilascio  del  permesso  di  costruire  e,   su   richiesta
          dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
          o parziale della quota dovuta,  il  titolare  del  permesso
          puo' obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere  di
          urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal
          comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
          al patrimonio indisponibile del comune.".