Art. 123. 
     Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori 
                    (art. 23, legge n. 109/1994) 
 
  1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione  di  lavori
di  importo  inferiore  a  750.000,  le  stazioni  appaltanti   hanno
facolta', senza procedere a pubblicazione di  bando,  di  invitare  a
presentare offerta almeno venti concorrenti, se  sussistono  in  tale
numero  soggetti  qualificati  in   relazione   ai   lavori   oggetto
dell'appalto,  individuati  tra  gli  operatori  economici   iscritti
nell'elenco disciplinato dai commi che seguono. 
  2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono  affidare  con  la
procedura di cui  al  comma  1,  vanno  resi  noti  mediante  avviso,
pubblicato con le modalita' previste per l'avviso di preinformazione,
entro il trenta novembre di ogni anno. 
  3. Gli operatori economici  interessati  ad  essere  invitati  alle
procedure di affidamento  di  cui  al  comma  precedente,  presentano
apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo. 
  4. I consorzi e  i  raggruppamenti  temporanei  possono  presentare
domanda per essere iscritti in un  numero  massimo  di  elenchi,  per
ciascun anno, pari a centottanta. 
  5. Gli altri operatori economici  possono  essere  iscritti  in  un
numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta. 
  6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco  sia
in forma individuale che in forma di componente di un  raggruppamento
o consorzio, ovvero come componente  di  piu'  di  un  raggruppamento
temporaneo o piu' di un consorzio, ovvero come componente sia  di  un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 
  7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale  la  cui
struttura organizzativa e' articolata in sedi locali, le domande e  i
relativi  elenchi   si   riferiscono   alle   singole   articolazioni
territoriali. 
  8.  Ogni  domanda  di   iscrizione   deve   essere   corredata   da
un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con  cui  il
richiedente  afferma  di  essere  in  possesso   dei   requisiti   di
qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause  di
esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di  pari  importo  con
procedure aperte o ristrette. 
  9.  Le  stazioni  appaltanti  formano  l'elenco  entro  il   trenta
dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e
corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8. 
  10. L'ordine di  iscrizione,  tra  i  soggetti  aventi  titolo,  e'
stabilito mediante  sorteggio  pubblico,  la  cui  data  e'  indicata
nell'avviso di cui al comma 2. 
  11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48. 
  12.  Gli  operatori  inseriti  nell'elenco  sono  invitati  secondo
l'ordine di iscrizione, sempre  che  in  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione necessari in  relazione  all'oggetto  dell'appalto,  e
possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati  tutti
i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari  requisiti
di qualificazione. 
  13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne da'
pubblicita' sul proprio sito  informatico  di  cui  all'articolo  66,
comma 7, con le modalita' ivi previste. 
  14.   L'Osservatorio   verifica,   mediante   adeguato    programma
informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e  comunica
il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che  hanno
proceduto  alle  iscrizioni  che,  secondo  un  ordine   cronologico,
eccedono il numero massimo. 
  15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le  stazioni  appaltanti  sono
tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si  e'
verificato il superamento del numero  massimo  di  iscrizioni,  entro
venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e  previo  avviso
agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad  una  o
piu'  diverse  iscrizioni,  per  rientrare  nel  numero  massimo   di
iscrizioni.  Tutte  le  modifiche  agli   elenchi   sono   comunicate
all'Osservatorio. 
  16.  Le  stazioni  appaltanti  possono  sempre   chiedere   notizie
all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.