Art. 124 
             Appalti di servizi e forniture sotto soglia 
        (decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994) 
 
  1. Ai  contratti  di  servizi  e  forniture  sotto  soglia  non  si
applicano le norme del presente  codice  che  prevedono  obblighi  di
pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale. 
  2.  L'avviso  di  preinformazione  di  cui   all'articolo   63   e'
facoltativo  ed  e'  pubblicato  sul  profilo  di  committente,   ove
istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo  66,  comma  7,
con le modalita' ivi previste. 
  3. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l'avviso sui
risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65. 
  4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono
ad  obblighi  di   pubblicita'   e   di   comunicazione   in   ambito
sopranazionale. 
  5.  I  bandi  sono  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici,  sui  siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7,  con  le  modalita'  ivi
previste,  e  nell'albo  della  stazione  appaltante.   Gli   effetti
giuridici connessi alla  pubblicita'  decorrono  dalla  pubblicazione
nella Gazzetta  Ufficiale.  Si  applica,  comunque,  quanto  previsto
dall'articolo 66, comma 15. 
  6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e  delle
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari,
si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema  di  regole
generali  sulla  fissazione  dei  termini  e  sul  prolungamento  dei
termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: 
    a) nelle procedure aperte, il  termine  per  la  ricezione  delle
offerte, decorrente dalla  pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  non  puo'  essere  inferiore  a
quindici giorni; 
    b) nelle procedure ristrette, nelle  procedure  negoziate  previa
pubblicazione di un bando di gara,  e  nel  dialogo  competitivo,  il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione,  avente  la
decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore a  sette
giorni; 
    c) nelle procedure ristrette, il termine per la  ricezione  delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo'  essere
inferiore a dieci giorni; 
    d) nelle procedure negoziate, con o senza bando,  e  nel  dialogo
competitivo,  il  termine  per  la  ricezione  delle  offerte   viene
stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel  rispetto  del  comma   1
dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni  di  urgenza,
non puo'  essere  inferiore  a  dieci  giorni  dalla  data  di  invio
dell'invito; 
    e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando
e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia
con l'avviso  di  preinformazione,  il  termine  di  ricezione  delle
offerte puo' essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a  meno  di
sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione
del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione  della  lettera
invito; 
    f) nelle procedure ristrette  e  nelle  procedure  negoziate  con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile
rispettare i  termini  minimi  previsti  dal  presente  articolo,  le
stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara  le  ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine  per  la  ricezione  delle
domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di
pubblicazione del  bando  di  gara  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per  la
ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni. 
  7. Il regolamento disciplina, secondo  criteri  di  semplificazione
rispetto alle norme dettate  dal  presente  codice,  i  requisiti  di
idoneita'     morale,     capacita'     tecnico-professionale      ed
economico-finanziaria che devono  essere  posseduti  dagli  operatori
economici. 
  8. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del  prezzo  piu'
basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel  bando  l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma  5.
Comunque la facolta' di esclusione  automatica  non  e'  esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque; in  tal
caso si applica l'articolo 86, comma 3.