Art. 125. 
               Lavori, servizi e forniture in economia 
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142  ss.,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della
                       Repubblica n. 384/2001) 
 
  1. Le acquisizioni in economia di beni,  servizi,  lavori,  possono
essere effettuate: 
    a) mediante amministrazione diretta; 
    b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 
  2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano
attraverso un responsabile del procedimento  ai  sensi  dell'articolo
10. 
  3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con
materiali e mezzi propri o appositamente acquistati  o  noleggiati  e
con personale proprio  delle  stazioni  appaltanti,  o  eventualmente
assunto per l'occasione, sotto  la  direzione  del  responsabile  del
procedimento. 
  4. Il cottimo fiduciario e'  una  procedura  negoziata  in  cui  le
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 
  5. I lavori in economia sono ammessi per importi  non  superiori  a
200.000. I lavori assunti  in  amministrazione  diretta  non  possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. 
  6. I lavori eseguibili in economia  sono  individuati  da  ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche  competenze
e nell'ambito delle seguenti categorie generali: 
    a)  manutenzione  o  riparazione  di  opere  od  impianti  quando
l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia  possibile
realizzarle con le forme e le procedure previste  agli  articoli  55,
121, 122; 
    b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a
100.000 euro; 
    c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
    d) lavori che non possono essere  differiti,  dopo  l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara; 
    e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 
    f) completamento di opere o impianti a seguito della  risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi  e'
necessita' e urgenza di completare i lavori. 
  7. I fondi necessari per la realizzazione  di  lavori  in  economia
possono essere  anticipati  dalla  stazione  appaltante  con  mandati
intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto
finale. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco  dei
lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una
previsione, ancorche' sommaria. 
  8. Per lavori di importo pari superiore a  40.000  euro  e  fino  a
200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario  avviene  nel
rispetto  dei  principi  di  trasparenza,   rotazione,   parita'   di
trattamento,  previa  consultazione  di   almeno   cinque   operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,  individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici  predisposti  dalla  stazione  appaltante.  Per  lavori  di
importo inferiore a quarantamila  euro  e'  consentito  l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento. 
  9. Le forniture e i servizi in economia sono  ammessi  per  importi
inferiori a 137.000 per  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui
all'articolo 28, comma 1, lettera  a),  e  per  importi  inferiori  a
211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma
1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle  modifiche
delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso  meccanismo  di
adeguamento previsto dall'articolo 248. 
  10. L'acquisizione in economia di beni  e  servizi  e'  ammessa  in
relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle  singole  voci  di
spesa, preventivamente  individuate  con  provvedimento  di  ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie  specifiche  esigenze.
Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito  nelle
seguenti ipotesi: 
    a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno
del contraente inadempiente, quando cio' sia  ritenuto  necessario  o
conveniente per conseguire la prestazione nel  termine  previsto  dal
contratto; 
    b) necessita' di completare le prestazioni  di  un  contratto  in
corso, ivi non previste, se non sia  possibile  imporne  l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo; 
    c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito  della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello  svolgimento  delle
ordinarie  procedure  di  scelta   del   contraente,   nella   misura
strettamente necessaria; 
    d) urgenza, determinata da eventi  oggettivamente  imprevedibili,
al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali  o
cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale. 
  11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila
euro e fino alle soglie di cui al  comma  9,  l'affidamento  mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di  trasparenza,
rotazione, parita' di trattamento,  previa  consultazione  di  almeno
cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero  soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero  tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per servizi o forniture inferiori a  ventimila  euro,  e'  consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 
  12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture  in  economia  deve
essere in possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  morale,  capacita'
tecnico-professionale   ed   economico-finanziaria   prescritta   per
prestazioni di pari importo affidate con le  procedure  ordinarie  di
scelta del contraente. Agli elenchi  di  operatori  economici  tenuti
dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti  che  ne
facciano richiesta, che siano in possesso dei  requisiti  di  cui  al
periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti  ad  aggiornamento  con
cadenza almeno annuale. 
  13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi  comprese  le
prestazioni di manutenzione,  periodica  o  non  periodica,  che  non
ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla  disciplina
delle acquisizioni in economia. 
  14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia  sono
disciplinati,  nel  rispetto  del  presente  articolo,  nonche'   dei
principi in tema di procedure di  affidamento  e  di  esecuzione  del
contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.