Art. 117.
                  Sistemi di raccolta di medicinali
                       inutilizzati o scaduti
  1. Con  decreto  del  Ministero  della  salute,  di concerto con il
Ministero  dell'ambiente  e  tutela del territorio e con il Ministero
delle attivita' produttive, previo parere della Conferenza permanente
per  i  rapporti  fra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di Bolzano, sono stabiliti idonei sistemi di raccolta e di
smaltimento  per  i  medicinali  inutilizzati o scaduti. Tali sistemi
possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale,
fra le parti interessate alla raccolta.