Art. 120 Abrogazioni 1. Dalla di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni; b) il decreto del Ministero della sanita' 16 maggio 2001, n. 306; c) il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47; d) il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, e successive modificazioni; e) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110. 2. Restano ferme le norme in vigore che disciplinano le buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari, adottate a norma dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, nonche' le norme in vigore che disciplinano la produzione e l'impiego dei medicinali veterinari ad azione immunologica, adottate a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66. Le predette normative possono essere modificate con successivi decreti del Ministro della salute.
Note all'art. 120: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110 e il decreto del Ministero della sanita' 16 maggio 2001, n. 306, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante: "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.". "3. Il Ministro della sanita', con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana adotta i principi e i criteri informatori di cui al comma 1, lettera e), nonche' i principi informatori particolareggiati approvati dalla Comunita' economica europea". - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, recante: "Attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, supplemento ordinario. "Art. 4. - 1. Qualora ritenga necessario sottoporre a controllo un lotto fabbricato in un altro Stato membro e riconosciuto conforme alle disposizioni nazionali dalle competenti autorita' di quello Stato o di altro Stato membro, il Ministero della sanita' deve preventivamente esaminare i resoconti del controllo ufficiale del lotto in questione e darne comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee, sempre che cio' sia giustificato da differenti condizioni veterinarie nei confronti dello Stato membro in questione. 2. L'esame di cui al comma 1 deve essere completato ed i risultati notificati al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio entro 60 giorni dal ricevimento dei campioni, salvo il caso in cui sia necessario un periodo piu' lungo e di cio' deve essere informata la Commissione delle Comunita' europee".