Art. 120
                             Abrogazioni

1. Dalla di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 119, e successive
   modificazioni;
b) il decreto del Ministero della sanita' 16 maggio 2001, n. 306;
c) il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;
d) il  decreto  legislativo  4  febbraio  1993,  n.  66, e successive
   modificazioni;
e) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110.
  2.  Restano  ferme  le  norme  in  vigore che disciplinano le buone
prassi  di  fabbricazione dei medicinali veterinari, adottate a norma
dell'articolo  11,  comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.  119,  nonche' le norme in vigore che disciplinano la produzione e
l'impiego  dei medicinali veterinari ad azione immunologica, adottate
a  norma  dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n.
66.  Le  predette  normative possono essere modificate con successivi
decreti del Ministro della salute.
 
          Note all'art. 120:
              -  Per  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
          decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  47,  decreto
          legislativo  4 febbraio  1993,  n.  66, decreto legislativo
          17 marzo  1995,  n.  110  e  il decreto del Ministero della
          sanita' 16 maggio 2001, n. 306, vedi note alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma 3,  del
          decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  119,  recante:
          "Attuazione  delle  direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE,
          n.   87/20/CEE  e  n.  90/676/CEE  relative  ai  medicinali
          veterinari.".
              "3.  Il  Ministro della sanita', con proprio decreto da
          pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  adotta  i principi e i criteri informatori di cui
          al  comma 1,  lettera e),  nonche'  i  principi informatori
          particolareggiati   approvati   dalla  Comunita'  economica
          europea".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  4 febbraio  1993,  n. 66, recante: "Attuazione
          delle  direttive  90/677/CEE  e  92/18/CEE  in  materia  di
          medicinali  veterinari  e  disposizioni complementari per i
          medicinali  veterinari ad azione immunologica.", pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, supplemento
          ordinario.
              "Art.  4.  - 1. Qualora ritenga necessario sottoporre a
          controllo  un  lotto  fabbricato in un altro Stato membro e
          riconosciuto  conforme  alle  disposizioni  nazionali dalle
          competenti  autorita'  di  quello  Stato  o  di altro Stato
          membro,  il  Ministero  della  sanita' deve preventivamente
          esaminare  i resoconti del controllo ufficiale del lotto in
          questione  e  darne  comunicazione  alla  Commissione delle
          Comunita'  europee,  sempre  che  cio'  sia giustificato da
          differenti condizioni veterinarie nei confronti dello Stato
          membro in questione.
              2.  L'esame di cui al comma 1 deve essere completato ed
          i  risultati  notificati  al  titolare  dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio entro 60 giorni dal ricevimento
          dei  campioni,  salvo  il  caso  in  cui  sia necessario un
          periodo  piu'  lungo  e  di  cio'  deve essere informata la
          Commissione delle Comunita' europee".