Art. 121.
                       Clausola di cedevolezza
  1.   In  relazione  a  quanto  disposto  dall'articolo 117,  quinto
comma della Costituzione e dagli articoli 16, comma 3, e 11, comma 8,
della  legge  4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni contenute negli
articoli 66,  70  e  87  si  applicano nel territorio delle regioni e
delle  province  autonome  nelle  quali  non  sia ancora in vigore la
propria  normativa  di  attuazione e perdono comunque efficacia dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  normativa  di  attuazione della
direttiva  2004/28/CE,  e  successive modificazioni, da esse adottate
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
                              interim)
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 121:
              -  L'art.  117,  quinto comma della Costituzione, cosi'
          recita:
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
              -  Gli articoli 16, comma 3, e 11, comma 8, della legge
          4 febbraio 2005, n. 11, citata all'art. 118, costi' recano:
              «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
          parte  delle  regioni e delle province autonome). - 1. - 2.
          (Omissis).
              3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
          materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
          province  autonome,  alle condizioni e secondo la procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
              Art.    11   (Attuazione   in   via   regolamentare   e
          amministrativa). - 1. - 7. (Omissis).
              8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  gli  atti normativi di cui al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale   caso,   gli   atti  normativi  statali  adottati  si
          applicano,  per  le  regioni  e  le province autonome nelle
          quali  non  sia  ancora  in  vigore la propria normativa di
          attuazione,   a   decorrere   dalla  scadenza  del  termine
          stabilito   per  l'attuazione  della  rispettiva  normativa
          comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione   e   provincia   autonoma   e  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.  I  predetti  atti  normativi sono sottoposti al
          preventivo esame della conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.».
              - Per la direttiva 2004/28/CE, vedi note alle premesse.