Art. 53. 
       Deroghe alle condizioni della formazione di architetto 
  1. In deroga all'articolo 52, e' riconosciuta soddisfare l'articolo
31 anche la formazione impartita in tre  anni  dalle  Fachhochschulen
della Repubblica federale di Germania, in vigore al  5  agosto  1985,
che da' accesso alle attivita' di cui all'articolo 54 in  tale  Stato
membro  con  il  titolo  professionale  di  architetto,  purche'   la
formazione sia completata da un periodo di  esperienza  professionale
di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato  da
un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui  e'  iscritto
l'architetto  che  desidera  beneficiare  delle  disposizioni   della
presente sezione. 
  2. L'ordine professionale  deve  preventivamente  stabilire  che  i
lavori compiuti dall'architetto interessato in  campo  architettonico
sono applicazioni che provano il possesso di tutte  le  conoscenze  e
competenze di  cui  all'articolo  52,  comma  1.  Il  certificato  e'
rilasciato con la stessa  procedura  che  si  applica  all'iscrizione
all'ordine professionale. 
  3. In deroga all'articolo 52, e' riconosciuta soddisfare l'articolo
31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione  sociale
o di studi universitari  a  tempo  parziale,  nonche'  la  formazione
sancita dal superamento di un esame in architettura da parte  di  chi
lavori da sette anni o piu' nel settore  dell'architettura  sotto  il
controllo di un architetto o di un  ufficio  di  architetti.  L'esame
deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di  fine
di studi di cui all'articolo 52, comma 1.