Art. 55. Diritti acquisiti specifici degli architetti 1. I titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 47, attribuendo loro ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia. 2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dell'8 maggio 1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegato.