Art. 55. 
            Diritti acquisiti specifici degli architetti 
  1. I titoli di formazione di architetto, di  cui  all'allegato  VI,
punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione
iniziata entro l'anno accademico di riferimento di  cui  al  suddetto
allegato,  anche  se  non  soddisfano  i  requisiti  minimi  di   cui
all'articolo  47,   attribuendo   loro   ai   fini   dell'accesso   e
dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, lo stesso
effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che
esso rilascia. 
  2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti della
Repubblica  federale  di  Germania  che  sanciscono   la   rispettiva
equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati  a  partire  dell'8
maggio 1945 dalle autorita' competenti della  Repubblica  democratica
tedesca e quelli al suddetto allegato.