Art. 56. 
   Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri 
  1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea  o
negli  altri  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio   economico
europeo, il Ministero dell'universita' e della ricerca  certifica  il
valore  abilitante  all'esercizio  della   professione   dei   titoli
conseguiti in Italia.