Art. 57. 
                       Servizi di informazione 
  1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in  collaborazione  con
il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono  agli
interessati  le  necessarie   informazioni   sulla   legislazione   e
deontologia professionale. 
  2. Gli ordini possono attivare corsi,  con  oneri  a  carico  degli
interessati, per fornire loro le conoscenze  linguistiche  necessarie
all'esercizio dell'attivita' professionale.