Art. 58. Regolamento 1. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.
Nota all'art. 58: - Per l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 24.