Art. 58. 
                             Regolamento 
  1. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,  ai
sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto  1988,  n.  400,
saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina  dei
procedimenti  di  riconoscimento  e  di  iscrizione  all'albo  od  al
registro e sulla tenuta di questo. 
 
          Nota all'art. 58: 
              - Per l'art. 17, commi 3 e 4,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, vedi note all'art. 24.