Art. 49. 
 
     Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore 
 
  1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti  di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in
euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti
diversi, quando  il  valore  dell'operazione,  anche  frazionata,  e'
complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento puo'
tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta
elettronica e Poste Italiane S.p.A. 
  2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui
al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per
iscritto dagli stessi, previa consegna ai  medesimi  della  somma  in
contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione,  il  beneficiario  ha  diritto  di   ottenere   il
pagamento nella provincia del proprio domicilio. 
  3.  La  comunicazione  da   parte   del   debitore   al   creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo
comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi  di  mora  del
creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210
dello stesso codice. 
  4. I moduli di assegni bancari  e  postali  sono  rilasciati  dalle
banche e da Poste  Italiane  S.p.A.  muniti  della  clausola  di  non
trasferibilita'.  Il  cliente  puo'  richiedere,  per  iscritto,   il
rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. 
  5. Gli  assegni  bancari  e  postali  emessi  per  importi  pari  o
superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome  o  della
ragione   sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
trasferibilita'. 
  6. Gli assegni bancari e  postali  emessi  all'ordine  del  traente
possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a  Poste
Italiane S.p.A. 
  7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e  la
clausola di non trasferibilita'. 
  8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e  cambiari  di
importo inferiore a 5.000 euro puo' essere richiesto,  per  iscritto,
dal cliente senza la clausola di non trasferibilita'. 
  9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia  cambiario  o  mezzo
equivalente, intestato a terzi ed  emesso  con  la  clausola  di  non
trasferibilita', puo'  chiedere  il  ritiro  della  provvista  previa
restituzione del titolo all'emittente. 
  10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale  richiesto  in
forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale  o
cambiario rilasciato in forma libera e'  dovuta  dal  richiedente,  a
titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50  euro.  Ciascuna  girata
deve recare, a pena di nullita', il codice fiscale del girante. 
  11. I soggetti autorizzati a utilizzare  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo  7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive  modificazioni,
possono chiedere  alla  banca  o  a  Poste  Italiane  S.p.A.  i  dati
identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano  stati
rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero
che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali  o  cambiari
in  forma  libera  nonche'  di  coloro  che  li  abbiano   presentati
all'incasso.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuate le modalita' tecniche  di  trasmissione  dei
dati di cui al presente comma.  La  documentazione  inerente  i  dati
medesimi, costituisce prova documentale ai  sensi  dell'articolo  234
del codice di procedura penale. 
  12. Il  saldo  dei  libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al
portatore non puo' essere pari o superiore a 5.000 euro. 
  13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
pari o superiore a 5.000 euro, esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono estinti  dal  portatore  ovvero  il
loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il  predetto
importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e  Poste  Italiane  S.p.A.
sono  tenute  a  dare  ampia  diffusione  e   informazione   a   tale
disposizione. 
  14. In caso di trasferimento di  libretti  di  deposito  bancari  o
postali al portatore, il cedente  comunica,  entro  30  giorni,  alla
banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario
e la data del trasferimento. 
  15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non  si  applicano  ai
trasferimenti in cui siano parte  banche  o  Poste  Italiane  S.p.A.,
nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio  o  per
il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma  1,
lettera c). 
  16. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
trasferimenti di certificati rappresentativi di quote  in  cui  siano
parte uno o piu' soggetti indicati all'articolo 11, comma 1,  lettere
a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g). 
  17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti  effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici e  alle  erogazioni  da  questi
comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi'  fatta  salva  la
possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del  codice  di
procedura civile. 
  18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari
o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite  degli  esercenti
attivita'  di  prestazione  di  servizi  di  pagamento  nella   forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni
per le quali si avvalgono di agenti in attivita'  finanziaria,  salvo
quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti
della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d). 
  19.  Il  trasferimento  di  denaro  contante  per  importi  pari  o
superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro,  effettuato  per  il
tramite di esercenti attivita' di prestazione di servizi di pagamento
nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti
in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono,
e' consentito solo se il soggetto che  ordina  l'operazione  consegna
all'intermediario copia di  documentazione  idonea  ad  attestare  la
congruita' dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso
ordinante. 
  20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano  in  vigore
il 30 aprile 2008. 
 
          Note all'art. 49: 
              - Il testo degli articoli 1210 e 1277 del codice civile
          e' il seguente: 
              «Art.  1210  (Facolta'  di  deposito  e  suoi   effetti
          liberatori).  -  Se  il  creditore  rifiuta  di   accettare
          l'offerta reale o non si  presenta  per  ricevere  le  cose
          offertegli mediante intimazione, il debitore puo'  eseguire
          il deposito. 
              Eseguito il deposito, quando questo  e'  accettato  dal
          creditore o e' dichiarato valido con  sentenza  passata  in
          giudicato, il  debitore  non  puo'  piu'  ritirarlo  ed  e'
          liberato dalla sua obbligazione.». 
              «Art. 1277 (Debito di somma  di  danaro).  -  I  debiti
          pecuniari si estinguono  con  moneta  avente  corso  legale
          nello Stato al tempo del pagamento  e  per  il  suo  valore
          nominale. 
              Se la somma dovuta era determinata in  una  moneta  che
          non ha piu' corso legale al  tempo  del  pagamento,  questo
          deve farsi in moneta legale ragguagliata  per  valore  alla
          prima.». 
              Per il testo dell'art. 7, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 605 del 1973 si vedano le note all'art.
          8. 
              - Il testo dell'art. 234 del codice di procedura penale
          e' il seguente: 
              «Art. 234  (Prova  documentale).  -  1.  E'  consentita
          l'acquisizione  di  scritti  o  di  altri   documenti   che
          rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia,
          la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. 
              2. Quando l'originale di un documento del quale occorre
          far uso  e'  per  qualsiasi  causa  distrutto,  smarrito  o
          sottratto e non  e'  possibile  recuperarlo,  puo'  esserne
          acquisita copia. 
              3.  E'  vietata   l'acquisizione   di   documenti   che
          contengono informazioni sulle voci  correnti  nel  pubblico
          intorno ai fatti di cui si  tratta  nel  processo  o  sulla
          moralita' in  generale  delle  parti,  dei  testimoni,  dei
          consulenti tecnici e dei periti.». 
              - Il testo dell'art. 494 del codice procedura civile e'
          il seguente: 
              «Art.  494   (Pagamento   nelle   mani   dell'ufficiale
          giudiziario). - Il debitore puo'  evitare  il  pignoramento
          versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per
          cui si procede e l'importo delle spese, con  l'incarico  di
          consegnarli al creditore. 
              All'atto  del  versamento  si  puo'  fare  riserva   di
          ripetere la somma versata. 
              Puo'  altresi'  evitare  il   pignoramento   di   cose,
          depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario in  luogo
          di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di  danaro
          eguale all'importo del credito o dei  crediti  per  cui  si
          procede e delle spese, aumentato di due decimi.».