Art. 69.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si
intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in
servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo
smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di
un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una
attrezzatura di lavoro.