Art. 71.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente,
idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle
direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature
gia' in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure
tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni
d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e
libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti
minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento
regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalita'
di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' il
posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle
attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai
principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori
allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e
specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per
svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro
provvede affinche':
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle
condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale
(dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
localita' di impianto, al fine di assicurarne l'installazione
corretta e il buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare
deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose
siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base
alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di
buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattivita';
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad
assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di
sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da
persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere
riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre
anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi
di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate
al di fuori della sede dell'unita' produttiva devono essere
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo
controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a
verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo
allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL e le
successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la
loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL
e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o
privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la
qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'allegato VII, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti
pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione
consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche
all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di
lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
Note all'art. 71:
- Il testo dell'art. 1, comma 2 del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (Regolamento per
l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine), e'
il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.
(Omissis).
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) macchina:
1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno
uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori,
con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di
collegamento, connessi solidalmente per una applicazione
ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il
trattamento, lo spostamento o il condizionamento di
materiali;
2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per
raggiungere un risultato determinato, sono disposti e
comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la
funzione di una macchina, commercializzata per essere
montata su una macchina o su una serie di macchine diverse
o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui
tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un
utensile;
b) componente di sicurezza:
un componente, purche' non sia un'attrezzatura
intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario
stabilito nell'Unione europea immette sul mercato allo
scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione
di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento
pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.
3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa
a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo
oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di
sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si
considerano altresi' immessi sul mercato la macchina o il
componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver
subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria
o straordinaria manutenzione.
4. Si intende per messa in servizio:
a) la prima utilizzazione della macchina o del
componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea;
b) l'utilizzazione della macchina o del componente di
sicurezza costruiti sulla base della legislazione
precedente e gia' in servizio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, qualora siano stati
assoggettati a variazioni delle modalita' di utilizzo non
previste direttamente dal costruttore.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
regolamento:
a) le macchine la cui unica fonte di energia sia
quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata,
ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi
ovvero di persone;
b) le macchine per uso medico destinate all'impiego
diretto sul paziente;
c) le attrezzature specifiche per i parchi di
divertimento;
d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
e) le macchine specificamente progettate o destinate
ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare
emissioni di radioattivita';
f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;
g) le armi da fuoco;
h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per
il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi
infiammabili e sostanze pericolose;
i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o
per via d'acqua destinati unicamente al trasporto di
persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la
sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono
esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento
i veicoli destinati all'industria estrattiva;
l) le navi e le unita' mobili offshore, nonche' le
attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali
navi o unita';
m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per
il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al
paragrafo 1 dell'art. 1 della direttiva 74/150/CEE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei trattori
agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla
direttiva 86/297/CEE;
o) le macchine appositamente progettate e costruite a
fini militari o di mantenimento dell'ordine;
p) gli ascensori che collegano in modo permanente
piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina
che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione
sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al
trasporto:
1) di persone;
2) di persone e cose;
3) soltanto di cose se la cabina e' accessibile,
ossia se una persona puo' penetrarvi senza difficolta', e
attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o
alla portata di una persona che si trovi al suo interno;
q) i mezzi destinati al trasporto di persone che
utilizzano veicoli a cremagliera;
r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
s) gli elevatori di scenotecnica;
t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di
persone o di persone e materiale.
6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n.
183, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sono adottate le modifiche del
presente regolamento concernenti modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico.».