Art. 71. 
                    Obblighi del datore di lavoro 
 
  1.  Il  datore  di  lavoro  mette  a  disposizione  dei  lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di  cui  all'articolo  precedente,
idonee ai fini della salute e  sicurezza  e  adeguate  al  lavoro  da
svolgere o  adattate  a  tali  scopi  che  devono  essere  utilizzate
conformemente alle  disposizioni  legislative  di  recepimento  delle
direttive comunitarie. 
  2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione: 
    a) le condizioni e le caratteristiche specifiche  del  lavoro  da
svolgere; 
    b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
    c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
    d) i rischi derivanti da interferenze con le  altre  attrezzature
gia' in uso. 
  3. Il datore di lavoro, al fine  di  ridurre  al  minimo  i  rischi
connessi all'uso delle attrezzature di  lavoro  e  per  impedire  che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali  non  sono  adatte,  adotta  adeguate  misure
tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI. 
  4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche': 
    a) le attrezzature di lavoro siano: 
      1) installate ed  utilizzate  in  conformita'  alle  istruzioni
d'uso; 
      2) oggetto di idonea manutenzione  al  fine  di  garantire  nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70
e siano corredate, ove necessario, da  apposite  istruzioni  d'uso  e
libretto di manutenzione; 
      3) assoggettate alle  misure  di  aggiornamento  dei  requisiti
minimi   di   sicurezza   stabilite   con   specifico   provvedimento
regolamentare  adottato  in  relazione  alle  prescrizioni   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera z); 
    b) siano curati la  tenuta  e  l'aggiornamento  del  registro  di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto. 
  5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  luglio
1996,  n.  459,  per  migliorarne  le  condizioni  di  sicurezza  non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle  modalita'
di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 
  6. Il datore di lavoro prende le  misure  necessarie  affinche'  il
posto di lavoro e la posizione dei  lavoratori  durante  l'uso  delle
attrezzature  presentino  requisiti  di  sicurezza  e  rispondano  ai
principi dell'ergonomia. 
  7.  Qualora  le  attrezzature  richiedano  per  il   loro   impiego
conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai loro  rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche': 
    a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai  lavoratori
allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata  e
specifica; 
    b) in caso di riparazione, di trasformazione  o  manutenzione,  i
lavoratori interessati siano qualificati  in  maniera  specifica  per
svolgere detti compiti. 
  8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore  di  lavoro
provvede affinche': 
    1) le attrezzature di  lavoro  la  cui  sicurezza  dipende  dalle
condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo  iniziale
(dopo l'installazione e prima della  messa  in  esercizio)  e  ad  un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere  o  in  una  nuova
localita'  di  impianto,  al  fine  di  assicurarne   l'installazione
corretta e il buon funzionamento; 
    2) le attrezzature soggette  a  influssi  che  possono  provocare
deterioramenti suscettibili di dare origine a  situazioni  pericolose
siano sottoposte: 
      1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite  in  base
alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica, o in assenza di queste  ultime,  desumibili  dai  codici  di
buona prassi; 
      2.  a  controlli  straordinari  al   fine   di   garantire   il
mantenimento  di  buone  condizioni  di  sicurezza,  ogni  volta  che
intervengano  eventi  eccezionali  che  possano   avere   conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro,  quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali  o  periodi
prolungati di inattivita'; 
    c) i controlli di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono  volti  ad
assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a  fini  di
sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati  da
persona competente. 
  9. I risultati dei controlli  di  cui  al  comma  8  devono  essere
riportati per iscritto e, almeno  quelli  relativi  agli  ultimi  tre
anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione  degli  organi
di vigilanza. 
  10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate
al  di  fuori  della  sede  dell'unita'  produttiva   devono   essere
accompagnate da  un  documento  attestante  l'esecuzione  dell'ultimo
controllo con esito positivo. 
  11. Oltre a quanto previsto  dal  comma  8,  il  datore  di  lavoro
sottopone le attrezzature di  lavoro  riportate  in  allegato  VII  a
verifiche  periodiche,  con  la  frequenza  indicata   nel   medesimo
allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL  e  le
successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e  le  spese  per  la
loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 
  12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le  ASL
e l'ISPESL possono avvalersi del  supporto  di  soggetti  pubblici  o
privati  abilitati.  I  soggetti  privati  abilitati  acquistano   la
qualifica  di  incaricati   di   pubblico   servizio   e   rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 
  13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'allegato VII, nonche' i criteri per l'abilitazione  dei  soggetti
pubblici o privati di cui al  comma  precedente  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  del
Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  Stato,  Regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano  e  sentita  la  Commissione
consultiva di cui all'articolo  6,  vengono  apportate  le  modifiche
all'allegato  VII  relativamente  all'elenco  delle  attrezzature  di
lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11. 
 
          Note all'art. 71: 
              - Il testo dell'art. 1, comma 2  del  Presidente  della
          Repubblica  24  luglio  1996,  n.  459   (Regolamento   per
          l'attuazione  delle   direttive   89/392/CEE,   91/368/CEE,
          93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri relative alle macchine), e'
          il seguente: 
              «Art. 1 (Campo di applicazione  e  definizioni).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
                a) macchina: 
                  1) un insieme di pezzi o di organi, di  cui  almeno
          uno mobile, collegati tra loro, anche  mediante  attuatori,
          con circuiti di comando e di potenza  o  altri  sistemi  di
          collegamento, connessi solidalmente  per  una  applicazione
          ben determinata, segnatamente  per  la  trasformazione,  il
          trattamento,  lo  spostamento  o  il   condizionamento   di
          materiali; 
                  2) un insieme di macchine e di apparecchi che,  per
          raggiungere  un  risultato  determinato,  sono  disposti  e
          comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 
                  3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica  la
          funzione  di  una  macchina,  commercializzata  per  essere
          montata su una macchina o su una serie di macchine  diverse
          o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti  in  cui
          tale attrezzatura  non  sia  un  pezzo  di  ricambio  o  un
          utensile; 
                b) componente di sicurezza: 
                  un  componente,  purche'  non  sia  un'attrezzatura
          intercambiabile, che il costruttore  o  il  suo  mandatario
          stabilito nell'Unione  europea  immette  sul  mercato  allo
          scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione
          di sicurezza  e  il  cui  guasto  o  cattivo  funzionamento
          pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte. 
              3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa
          a disposizione sul mercato dell'Unione  europea,  a  titolo
          oneroso o gratuito, di una macchina o di un  componente  di
          sicurezza  per  la  sua   distribuzione   o   impiego.   Si
          considerano altresi' immessi sul mercato la macchina  o  il
          componente di sicurezza  messi  a  disposizione  dopo  aver
          subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria
          o straordinaria manutenzione. 
              4. Si intende per messa in servizio: 
                a)  la  prima  utilizzazione  della  macchina  o  del
          componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea; 
                b) l'utilizzazione della macchina o del componente di
          sicurezza   costruiti   sulla   base   della   legislazione
          precedente e gia' in  servizio  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  regolamento,  qualora  siano   stati
          assoggettati a variazioni delle modalita' di  utilizzo  non
          previste direttamente dal costruttore. 
              5. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente
          regolamento: 
                a) le macchine la cui  unica  fonte  di  energia  sia
          quella prodotta dalla forza umana  direttamente  applicata,
          ad eccezione delle macchine per il sollevamento di  carichi
          ovvero di persone; 
                b) le macchine per uso medico  destinate  all'impiego
          diretto sul paziente; 
                c)  le  attrezzature  specifiche  per  i  parchi   di
          divertimento; 
                d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione; 
                e) le macchine specificamente progettate o  destinate
          ad  uso  nucleare  che,  se  difettose,  possono  provocare
          emissioni di radioattivita'; 
                f) le fonti radioattive incorporate in una macchina; 
                g) le armi da fuoco; 
                h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per
          il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione,  liquidi
          infiammabili e sostanze pericolose; 
                i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o
          per  via  d'acqua  destinati  unicamente  al  trasporto  di
          persone e quelli destinati al trasporto delle merci per  la
          sola parte inerente la funzione  del  trasporto.  Non  sono
          esclusi dal campo di applicazione del presente  regolamento
          i veicoli destinati all'industria estrattiva; 
                l) le navi e le unita' mobili  offshore,  nonche'  le
          attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali
          navi o unita'; 
                m) gli impianti a fune, comprese le  funicolari,  per
          il trasporto pubblico o non pubblico di persone; 
                n) i trattori agricoli e forestali quali definiti  al
          paragrafo  1  dell'art.  1  della   direttiva   74/150/CEE,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative   all'omologazione   dei   trattori
          agricoli o forestali a ruote, modificata  da  ultimo  dalla
          direttiva 86/297/CEE; 
                o) le macchine appositamente progettate e costruite a
          fini militari o di mantenimento dell'ordine; 
                p) gli ascensori che  collegano  in  modo  permanente
          piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina
          che si  sposta  lungo  guide  rigide  la  cui  inclinazione
          sull'orizzontale e' superiore  a  15  gradi,  destinata  al
          trasporto: 
                  1) di persone; 
                  2) di persone e cose; 
                  3) soltanto di cose se la  cabina  e'  accessibile,
          ossia se una persona puo' penetrarvi senza  difficolta',  e
          attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o
          alla portata di una persona che si trovi al suo interno; 
                q) i mezzi destinati  al  trasporto  di  persone  che
          utilizzano veicoli a cremagliera; 
                r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
                s) gli elevatori di scenotecnica; 
                t) gli ascensori da  cantiere  per  il  trasporto  di
          persone o di persone e materiale. 
              6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n.
          183, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale, sono adottate le modifiche  del
          presente  regolamento  concernenti  modalita'  esecutive  e
          caratteristiche di ordine tecnico.».