Art. 72.
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve
attestare, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano
conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro
attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della
cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza. Dovra' altresi' acquisire e
conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della
concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro
che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati
del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo.