Art. 72.
          Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

  1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
attrezzature  di  lavoro  di  cui  all'articolo  70,  comma  2,  deve
attestare,  sotto  la  propria  responsabilita',  che le stesse siano
conformi,  al  momento  della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio  o  locazione  finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all'allegato V.
  2.  Chiunque  noleggi  o  conceda  in  uso  ad  un datore di lavoro
attrezzature  di  lavoro  senza  conduttore  deve,  al  momento della
cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza   a   fini  di  sicurezza.  Dovra'  altresi'  acquisire  e
conservare  agli  atti  per  tutta  la  durata  del  noleggio o della
concessione  dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro
che  riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati
del  loro  uso,  i  quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo.