Art. 73.
                      Informazione e formazione

  1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui  agli articoli 36 e 37 il
datore  di lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro
messa  a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di
ogni  necessaria  informazione e istruzione e ricevano una formazione
adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
    a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
    b) alle situazioni anormali prevedibili.
  2.  Il  datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori
sui  rischi  cui  sono  esposti  durante  l'uso delle attrezzature di
lavoro,   sulle   attrezzature   di   lavoro  presenti  nell'ambiente
immediatamente  circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
  3.   Le   informazioni  e  le  istruzioni  d'uso  devono  risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
  4.  Il  datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati
dell'uso    delle    attrezzature   che   richiedono   conoscenze   e
responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano
una  formazione  adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo
delle  attrezzature  in  modo  idoneo e sicuro, anche in relazione ai
rischi che possano essere causati ad altre persone.
  5.  In  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni   e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono
individuate  le  attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una
specifica  abilitazione  degli  operatori nonche' le modalita' per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione.