Art. 80
      Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili

  1.  L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1°
gennaio  2009  al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000
accertamenti  di  verifica  nei  confronti  dei  titolari di benefici
economici di invalidita' civile.
  2.  Nel  caso  di  accertata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari,   si  applica  l'articolo  5,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
  3.   Nei  procedimenti  di  verifica,  compresi  quelli  in  corso,
finalizzati  ad  accertare,  nei confronti di titolari di trattamenti
economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari
necessari  per  continuare  a  fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S.
dispone  la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato,
a  cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita
medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla  data  di  notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione  nel  caso  in  cui  tale  sospensione sia stata gia'
disposta,   non   fornisce   idonee   motivazioni  circa  la  mancata
presentazione   a  visita,  l'I.N.P.S.  provvede  alla  revoca  della
provvidenza  a  decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove,
invece,  siano  ritenute  valide  le  giustificazioni addotte, verra'
comunicata  la  nuova  data di visita medica alla quale l'interessato
non  potra'  sottrarsi,  pena la revoca del beneficio economico dalla
data  di  sospensione,  salvo  i casi di visite domiciliari richieste
dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle
disposizioni  di cui al primo e al secondo periodo del presente comma
i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per
i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed
i  soggetti  affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo
della    automatica    sospensione    dei   pagamenti,   si   procede
obbligatoriamente  alla  visita  domiciliare  volta  ad  accertare la
persistenza  dei  requisiti di invalidita' necessari per il godimento
dei benefici economici.
  4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti
specialistici,  eventualmente  richiesti nel corso della procedura di
verifica,  la  sospensione  dei  pagamenti  e la revoca del beneficio
economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al comma
2.
  5.  Ai  titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per
il  rinnovo  della  patente  stessa,  gli uffici della motorizzazione
civile   sono   autorizzati   a   rilasciare  un  permesso  di  guida
provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
  6.  Nei  procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita
emessi   dalle   commissioni   mediche   di   verifica,   finalizzati
all'accertamento  degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e
sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S.
nella  materia  di cui al presente articolo la legittimazione passiva
spetta all'I.N.P.S. medesimo.
  7.  Con  decreto  del  ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  stabiliti termini e modalita' di attuazione
del  piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo,
in  particolare,  alla  definizione  di  criteri selettivi in ragione
dell'incidenza  territoriale  dei beneficiari di prestazioni rispetto
alla  popolazione  residente  nonche'  alle  sinergie  con le diverse
banche dati presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra
le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione
civile.