ART. 49
(Ripopolamento delle aziende)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
garantiscono il rispetto dei commi da 2 a 5, una volta applicate le
misure di cui all'articolo 11 e all'articolo 39.
2. Il ripopolamento delle aziende avicole commerciali non puo'
essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di
completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione di
cui all' articolo 48.
3. Per un periodo di 21 giorni dalla data di ripopolamento delle
aziende avicole commerciali vengono attuati i seguenti provvedimenti:
a) il pollame e' sottoposto ad almeno un esame clinico condotto
dal veterinario ufficiale. Tale esame clinico o, se viene effettuato
piu' di un esame, l'esame clinico finale e' svolto in un momento
quanto piu' prossimo possibile al termine del periodo di 21 giorni di
cui sopra;
b) vengono eseguiti esami di laboratorio conformemente al manuale
diagnostico;
c) il pollame che muore in fase di ripopolamento e' sottoposto a
esami conformemente al manuale diagnostico;
d) chiunque entri o esca dall'azienda avicola commerciale deve
rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la
diffusione dell'influenza aviaria;
e) durante la fase di ripopolamento non e' ammessa l'uscita
dall'azienda avicola commerciale del pollame senza l'autorizzazione
del veterinario ufficiale;
f) il titolare tiene un registro dei dati relativi alla
produzione, inclusi quelli relativi alla morbilita' e alla
mortalita', e lo aggiorna regolarmente;
g) qualsiasi variazione dei dati relativi alla produzione di cui
alla lettera f) e altre anomalie sono immediatamente comunicate al
veterinario ufficiale.
4. In base a una valutazione del rischio le regioni e le province
autonome possono disporre l'applicazione delle procedure di cui al
comma 3 ad aziende diverse dalle aziende avicole commerciali o ad
altre specie in un'azienda avicola commerciale.
5. Il ripopolamento con pollame delle aziende a contatto avviene
conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale in
base alla valutazione del rischio.