ART. 49 
                    (Ripopolamento delle aziende) 
 
    1. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
garantiscono il rispetto dei commi da 2 a 5, una volta  applicate  le
misure di cui all'articolo 11 e all'articolo 39. 
    2. Il ripopolamento delle aziende avicole  commerciali  non  puo'
essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla  data  di
completamento delle operazioni finali di pulizia  e  disinfezione  di
cui all' articolo 48. 
    3. Per un periodo di 21 giorni dalla data di ripopolamento  delle
aziende avicole commerciali vengono attuati i seguenti provvedimenti: 
    a)	il pollame e' sottoposto ad almeno un esame  clinico  condotto
dal veterinario ufficiale. Tale esame clinico o, se viene  effettuato
piu' di un esame, l'esame clinico finale  e'  svolto  in  un  momento
quanto piu' prossimo possibile al termine del periodo di 21 giorni di
cui sopra; 
    b)	vengono eseguiti esami di laboratorio conformemente al manuale
diagnostico; 
    c)	il pollame che muore in fase di ripopolamento e' sottoposto  a
esami conformemente al manuale diagnostico; 
    d)	chiunque entri o esca dall'azienda  avicola  commerciale  deve
rispettare opportune misure  di  biosicurezza  volte  a  impedire  la
diffusione dell'influenza aviaria; 
    e)	durante la fase  di  ripopolamento  non  e'  ammessa  l'uscita
dall'azienda avicola commerciale del pollame  senza  l'autorizzazione
del veterinario ufficiale; 
    f)  il  titolare  tiene  un  registro  dei  dati  relativi   alla
produzione,  inclusi  quelli  relativi   alla   morbilita'   e   alla
mortalita', e lo aggiorna regolarmente; 
    g) qualsiasi variazione dei dati relativi alla produzione di  cui
alla lettera f) e altre anomalie sono  immediatamente  comunicate  al
veterinario ufficiale. 
    4. In base a una valutazione del rischio le regioni e le province
autonome possono disporre l'applicazione delle procedure  di  cui  al
comma 3 ad aziende diverse dalle aziende  avicole  commerciali  o  ad
altre specie in un'azienda avicola commerciale. 
    5. Il ripopolamento con pollame delle aziende a contatto  avviene
conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale  in
base alla valutazione del rischio.