Art. 39 
                              (Esposti) 
 
  1. In caso di violazione da parte di un prestatore  di  servizi  di
pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II e  IV  del  presente
decreto e della relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di
servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre
parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia.  La
proposizione dell'esposto non  pregiudica  il  diritto  di  adire  la
competente  autorita'  giudiziaria.  La  Banca  d'Italia  informa  il
proponente  l'esposto  dell'esistenza  dei  sistemi  di   risoluzione
stragiudiziale delle controversie di  cui  all'articolo  128-bis  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
 
          Nota agli articoli 39 e 40: 
              -  Per  l'art.  128-bis  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 35.