Art. 39 (Esposti) 1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II e IV del presente decreto e della relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorita' giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Nota agli articoli 39 e 40: - Per l'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 35.