Art. 62
   Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare

1. Il Consiglio della magistratura militare delibera:
a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di
sedi  e  di  funzioni,  sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni
altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;
b)  sulle  sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in
esito  a  procedimenti  promossi  dal  Ministro  della  difesa  o dal
procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
c)   sul   conferimento   ai   magistrati   militari   di   incarichi
extragiudiziari;
d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge.
2.  Tutti  i  provvedimenti  riguardanti  i  magistrati militari sono
adottati,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del  Consiglio, con
decreto   del  Ministro  della  difesa,  fatta  salva  l'applicazione
dell'articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Consiglio, inoltre:
a)  esprime pareri e puo' far proposte al Ministro della difesa sulle
modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le
materie  riguardanti  l'organizzazione o il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia militare;
b)  da'  pareri  su disegni di legge concernenti le materie di cui ai
commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie;
c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui
reclami  e  sui ricorsi relativi alla eleggibilita' e alle operazioni
elettorali.  Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto
dai  Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne da'
comunicazione  ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di
competenza del Consiglio;
d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.
4.  Sulle  materie  di  competenza  del  Consiglio, il Ministro della
difesa puo' avanzare proposte o proporre osservazioni.
5.  Il  Ministro  della  difesa  puo'  intervenire  alle adunanze del
Consiglio se ne e' richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno
per  fare  comunicazioni  o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non
puo' essere presente alle deliberazioni.
 
          Nota all'art. 62:
             -  Il  testo  del comma 1, lettera f), dell'art. 1 della
          legge  12  gennaio  1991,  n. 13 (Determinazione degli atti
          amministrativi  da  adottarsi  nella  forma del decreto del
          Presidente  della  Repubblica),  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale del 17 gennaio 1991, n. 14, e' il seguente:
             «Art.  1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli
          atti  previsti  espressamente dalla Costituzione o da norme
          costituzionali  e  quelli  relativi all'organizzazione e al
          personale  del Segretariato generale della Presidenza della
          Repubblica,  emana  i  seguenti altri atti, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente:
              a)-e) (omissis);
              f)  nomina  e  conferimento  di  incarichi  direttivi a
          magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati
          dello Stato; ».