Art. 68
              Stato giuridico del componente non togato

1.  Per  quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato
del  Consiglio  si  osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della  legge  24 marzo 1958, n. 195. Il trattamento economico di tale
componente  e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  avuto  riguardo  alle
incompatibilita',   ai  carichi  di  lavoro  e  alle  indennita'  dei
componenti  del  Consiglio  superiore  della  magistratura eletti dal
Parlamento.
 
          Nota all'art. 68:
             -   La   legge  24  marzo  1958,  n.  195  (Norme  sulla
          Costituzione  e  sul  funzionamento del Consiglio superiore
          della Magistratura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 marzo 1958, n. 75.