Art. 68 Stato giuridico del componente non togato 1. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il trattamento economico di tale componente e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro e alle indennita' dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
Nota all'art. 68: - La legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1958, n. 75.