Art. 72
Applicabilita'  di  norme  previste  per il Consiglio superiore della
                            magistratura

1.  Per  tutto  cio'  che  non  e' diversamente regolato dal presente
codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il
Consiglio  superiore della magistratura, in particolare sostituiti al
Ministro  e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro
e il Ministero della difesa.