Art. 106

         Ordinamento del Segretariato generale della difesa

  1.  Il  Segretariato  generale  della  difesa,  composto  da cinque
strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato:
  a) ufficio generale del Segretario generale di livello dirigenziale
retto  da  un  dirigente  civile  o  da  un ufficiale con il grado di
generale  di  brigata  e corrispondenti, con competenze in materia di
segreteria  del  Segretario  generale,  coordinamento  generale delle
attivita'   del   Segretariato   generale,   studi   e  informazione;
programmazione finanziaria e bilancio; affari generali;
  b)  I  Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto
da  un  dirigente  civile  coadiuvato  da  un  vice  capo reparto con
qualifica  di  dirigente di seconda fascia, con competenza in materia
di   ordinamento   dell'area  tecnico-amministrativa  e  impiego  del
relativo  personale;  reclutamento,  stato  giuridico  e avanzamento,
trattamento  economico  e  affari  giuridici del personale militare e
civile; infrastrutture e demanio;
  c)  II  Reparto  -  Coordinamento  amministrativo e controllo della
spesa, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile
coadiuvato  da  un  vice  capo  reparto con qualifica di dirigente di
seconda   fascia,   con   competenze  in  materia  di:  coordinamento
amministrativo  anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107;
coordinamento generale in materia contrattuale; controllo di gestione
della spesa;
  d)  III Reparto - Politica degli armamenti, di livello dirigenziale
generale, retto da un ufficiale con il grado di generale di divisione
o  corrispondenti  coadiuvato  da  un  vice capo reparto con grado di
generale  di  brigata  o corrispondenti, con competenza in materia di
cooperazione   multilaterale   NATO  e  transatlantica;  cooperazione
multilaterale  europea, cooperazione bilaterale europea; cooperazione
bilaterale  Asia,  Africa,  Oceania;  politica industriale; controllo
delle esportazioni e compensazioni industriali;
  e)  IV  Reparto  -  Programmi di armamento, di livello dirigenziale
generale, retto da un ufficiale con il grado di generale di divisione
o  corrispondenti  coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di
generale  di  brigata  o corrispondenti, con competenza in materia di
programmi  di  armamento  terrestre,  navale,  aeronautico; programmi
spaziali  e  sistemi  di  comando  e controllo; approvvigionamento ed
emanazione  della normativa tecnica relativa agli impianti e ai mezzi
per  le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante e
inscindibile   dei   complessi  d'arma  terrestri,  navali,  aerei  e
spaziali,  ai  radar e sistemi elettronici, purche' non facenti parte
integrante  e  inscindibile  di  sistemi  d'arma  piu'  complessi, ai
materiali    delle   trasmissioni,   ai   sistemi   satellitari,   di
telecomunicazione,  navigazione  e  osservazione; coordinamento delle
attivita'  di  studio,  progettazione, sviluppo tecnico, costruzione,
produzione,   trasformazione,   ammodernamento,   disposizione  delle
indagini  tecniche,  concorso  alla  formazione del personale tecnico
militare  e  civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso
connesso  alle  attribuzioni di competenza, nonche' le transazioni, i
giudizi  di  responsabilita'  amministrativa e contabile, il recupero
dei danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia;
  f)   V  Reparto  -  Informatica,  statistica,  standardizzazione  e
assicurazione   qualita'   dei  materiali,  di  livello  dirigenziale
generale,  retto  da  un  dirigente civile coadiuvato da un vice capo
reparto  con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza
in   materia   di   studi   e   sistemi   informatici  e  telematici;
standardizzazione   e   assicurazione   di  qualita'  dei  materiali;
statistica;    documentazione    tecnico-scientifica    nei   settori
d'interesse  primario  dalla difesa; approvvigionamento ed emanazione
della normativa tecnica relativa agli impianti, ai mezzi e ai sistemi
informatici;  coordinamento delle attivita' di studio, progettazione,
sviluppo    tecnico,    costruzione,    produzione,   trasformazione,
ammodernamento,  disposizione  di  indagini  tecniche,  concorso alla
formazione  del  personale tecnico militare e civile sui materiali di
competenza;  cura  del  contenzioso  connesso  alle  attribuzioni  di
competenza,  nonche'  le  transazioni,  i  giudizi di responsabilita'
amministrativa  e  contabile,  il  recupero  di danni erariali e ogni
altra    attivita'   demandata   in   materia;   gestione   dell'area
tecnico-industriale; antinfortunistica e prevenzione.
  2.  Alla direzione dei reparti di cui al comma 1, lettere b), c) ed
f),   sono   preposti  tre  dirigenti  del  ruolo  unico  individuati
nell'ambito  dell'organico  previsto  dal  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  il  cui  incarico  e'  conferito  ai sensi
dell'articolo  19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  con corrispondente contemporanea soppressione dei tre posti per
incarichi  di  consulenza,  studio  e ricerca di livello dirigenziale
generale  previsti  dal decreto del Ministro della difesa 23 dicembre
1997,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1998, n. 80,
S.O.
  3.  All'ufficio e ai reparti di cui al comma 1, e' demandato, negli
ambiti   di  rispettiva  competenza,  il  compito  di  supportare  il
Segretario  generale nell'attivita' di predisposizione delle linee di
indirizzo     programmatico     e    di    coordinamento    dell'area
tecnico-amministrativa.  Ai  medesimi  uffici  e reparti e' assegnato
personale  militare,  su base di equilibrata rappresentativita' delle
Forze  armate,  nonche'  personale  civile.  Con decreto del Ministro
della  difesa  e' stabilita l'articolazione in uffici delle strutture
del Segretariato generale.
  4.  Se  il  Segretario  generale  e i vice segretari generali della
difesa  sono  scelti al di fuori del personale militare, si provvede,
se  necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero
della  difesa  sulla  base  della  normativa  vigente  assicurando il
rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.
  5.  Con  decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottati
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  sono  attribuiti  ad altri uffici di livello
dirigenziale  non  generale  del  Segretariato  generale i compiti in
materia   di:   predisposizione  di  piani  di  ricerca  nei  settori
scientifico  e  tecnologico  e  armonizzazione  degli obiettivi della
difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e
controllo   relativo   allo  studio  e  sperimentazione  nei  settori
scientifico  e  tecnologico  per  la  realizzazione  dei  progetti di
ricerca e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali,
degli accordi tecnici.
  6.  Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui al
comma  5,  sono  individuati  nell'ambito  del  Segretariato generale
quarantasette  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  e le
relative competenze.
 
          Note all'art. 106: 
          - Per l'art.19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, si vedano le note all'art. 16. 
          - Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), si vedano  le
          note alle premesse.