Art. 107 
 
             Reparto per il coordinamento amministrativo 
 
1. Nell'ambito  del  Segretariato  generale  della  Difesa  opera  il
Reparto per  il  coordinamento  amministrativo,  da  cui  dipende  la
Direzione di amministrazione  interforze,  di  cui  all'articolo  94,
comma 2 del codice. 
2. Il capo del Reparto di  coordinamento  amministrativo  di  cui  al
comma 1 svolge le funzioni previste dal codice per  i  comandanti  di
regione militare, di dipartimento militare  marittimo  e  di  regione
aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti  dalla  direzione
di amministrazione di cui al comma 1. 
3. Il Reparto per il coordinamento amministrativo: 
a) tiene  i  rapporti,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  con
l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa; 
b) sovrintende alla chiusura a pareggio -  eseguita  dalla  direzione
interforze - della contabilita' speciale di  tutte  le  direzioni  di
amministrazione; 
c) sovrintende alla tempestiva  comunicazione  di  dati  ed  elementi
chiesti dall'Ufficio centrale del bilancio, e al loro esame anche  al
fine di un controllo statistico-economico  delle  spese  in  rapporto
alla forza o ad altri parametri di raffronto; 
d) coordina l'attivita' di tutte le direzioni di amministrazione; 
e) emana le disposizioni amministrative relative  alla  gestione  del
denaro e dei materiali degli enti militari; 
f) propone all'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero
della difesa le pene  pecuniarie  previste  dal  regolamento  per  la
contabilita' generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei
rendiconti del contante e del materiale; 
g) mantiene i rapporti con gli organi di  controllo  per  le  materie
concernenti la gestione in denaro degli enti direttamente dipendenti.