Art. 107 Reparto per il coordinamento amministrativo 1. Nell'ambito del Segretariato generale della Difesa opera il Reparto per il coordinamento amministrativo, da cui dipende la Direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 94, comma 2 del codice. 2. Il capo del Reparto di coordinamento amministrativo di cui al comma 1 svolge le funzioni previste dal codice per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui al comma 1. 3. Il Reparto per il coordinamento amministrativo: a) tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa; b) sovrintende alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione interforze - della contabilita' speciale di tutte le direzioni di amministrazione; c) sovrintende alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dall'Ufficio centrale del bilancio, e al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; d) coordina l'attivita' di tutte le direzioni di amministrazione; e) emana le disposizioni amministrative relative alla gestione del denaro e dei materiali degli enti militari; f) propone all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; g) mantiene i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti direttamente dipendenti.