Art. 100 
 
      Documentazione della domanda nel caso di impresa singola 
 
in forma  di  societa'  commerciale  o  cooperativa  stabilita  nella
                         Repubblica Italiana 
 
                    (art. 5, d.m. 27 maggio 2005) 
 
    1. Per la dimostrazione del possesso  dei  requisiti  di  cui  al
presente  capo,  alla  domanda  deve   essere   unita   la   seguente
documentazione: 
    a) Certificazione di qualita' di cui all'articolo  98,  comma  1,
lettera a); 
    b) Per i requisiti di ordine generale: 
    b.1) documenti relativi alla societa': 
    - certificato di iscrizione al registro unico delle  imprese,  di
cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito presso  le  camere
di commercio, completo di attestazione antimafia; 
    -  certificato   della   cancelleria   fallimentare,   attestante
l'insussistenza dello stato  di  fallimento,  di  liquidazione  o  di
cessazione dell'attivita' e l'inesistenza di procedure di fallimento,
di  concordato  preventivo,  di  amministrazione  controllata  e   di
amministrazione straordinaria; 
    - dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale  rappresentante
circa  l'inesistenza  di  irregolarita',  definitivamente  accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle  imposte  e  tasse
secondo la legislazione italiana, di inesistenza di irregolarita'  in
materia di contribuzioni sociali,  di  inesistenza  di  errore  grave
nell'esecuzione di lavori pubblici, nonche'  di  false  dichiarazioni
circa il possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  agli
appalti e per il conseguimento dell'attestazione  di  qualificazione,
di cui all'articolo 38, comma 1, lettere e), f), g), h)  ed  i),  del
codice; 
    b.2)  documenti  relativi  ai  soggetti  (legali  rappresentanti,
amministratori   muniti   di   rappresentanza,   direttori   tecnici,
responsabili di cantiere e responsabili di progetto): 
    -  certificato  di  cittadinanza  italiana,  o  di  altro   Stato
appartenente all'Unione Europea,  o  dichiarazione  sostitutiva.  Nel
caso di soggetti che abbiano cittadinanza di altro Stato appartenente
all'Unione Europea, al certificato deve  essere  unita,  a  cura  del
soggetto interessato, la traduzione in lingua italiana. Nel  caso  di
soggetti che  abbiano  la  cittadinanza  di  Stati  non  appartenenti
all'Unione Europea, il soggetto interessato deve provvedere  in  modo
analogo, unendo inoltre copia  della  documentazione  comprovante  la
regolarita' della presenza nel territorio  nazionale  ai  fini  della
prestazione lavorativa; 
    - dichiarazione sostitutiva concernente l'assenza di procedimento
in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una  delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio  1965,
n. 575; 
    - dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza  a  proprio
carico di sentenze  definitive  di  condanna  passate  in  giudicato,
ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale,  o  di  sentenze
definitive di condanna  passate  in  giudicato,  anche  nel  caso  di
sussistenza del beneficio della non  menzione.  In  ogni  caso  vanno
indicate le eventuali condanne riportate, la data  della  sentenza  e
l'Autorita' giudiziaria che le ha  emesse,  segnalando  se  e'  stata
concessa amnistia, condono giudiziale, indulto, non  menzione,  anche
se nulla risulta sul casellario giudiziario.  Nel  caso  di  soggetti
aventi cittadinanza di altro Stato, la dichiarazione deve  concernere
anche l'inesistenza o la eventuale esistenza di analoghe  delibazioni
da   parte   della   locale   giurisdizione   penale,   o   autorita'
corrispondente; 
    c) Per i requisiti di ordine speciale: 
    c.1) adeguata capacita' economica e finanziaria: 
    - bilanci consolidati relativi agli ultimi  tre  anni,  in  copia
autentica. Ai bilanci deve essere unita una relazione di analisi e di
commento, rilasciata nella forma di cui all'articolo 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da societa'
di  revisione  contabile,  autorizzata   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni, o da commercialista  iscritto  all'albo  professionale,
che assumono responsabilita' solidale con  il  legale  rappresentante
dell'impresa,  in  ordine  alla  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 189, comma 2, lettere a) e b), del codice; 
    c.2) adeguata idoneita' tecnica ed organizzativa: 
    - il  possesso  di  detta  idoneita'  e'  dimostrato,  sino  alla
copertura del requisito richiesto  all'articolo  189,  comma  3,  del
codice, dai certificati lavori di cui all'allegato  XXII  al  codice,
indicati dal contraente generale e acquisiti da parte  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   tramite   il   casellario
informatico di cui all'articolo 8, ovvero tramite i soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1 lettera b); 
    c.3) adeguato organico tecnico e dirigenziale: 
    - estratto autentico del  libro  unico  del  lavoro,  comprensivo
della  copia  dei  contratti  di   collaborazione   ivi   registrati,
attestante  la   presenza   in   organico,   con   riferimento   alla
qualificazione richiesta, dei dirigenti dell'impresa,  dei  direttori
tecnici  e  dei  responsabili  di  cantiere  o  di  progetto.  Per  i
responsabili di cantiere o di progetto non presenti in organico, deve
essere  esibita   copia   autentica   del   contratto   di   incarico
professionale in atto; 
    - per la dimostrazione dell'esperienza e professionalita' tecnica
acquisita dai soggetti interessati (direttori  tecnici,  responsabili
di  cantiere  e  responsabili  di   progetto),   certificati   lavori
attestanti il soggetto preposto, ovvero, dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' resa dagli interessati, attestante  le  esperienze
acquisite in qualita' di responsabile di cantiere o di progetto, come
da modello in allegato F; 
    - dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  resa  dai
direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto  attestante
l'unicita' dell'incarico, come da modello in allegato F; 
    - certificato del titolo  di  studio  dei  direttori  tecnici  in
conformita' dell'articolo 87, comma 2, primo  periodo.  Nel  caso  di
titolo di studio conseguito  in  Stati  non  appartenenti  all'Unione
Europea, deve essere unita la documentazione comprovante il  possesso
del  titolo  abilitativo  richiesto  dalla  normativa  vigente  nella
Repubblica italiana. 
    2.  Per  la  qualificazione  delle  societa'  commerciali,  delle
cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e
dei consorzi stabili, i requisiti di cui al comma 1, lettera b.2), si
riferiscono al direttore tecnico, ai  responsabili  di  cantiere,  ai
responsabili di progetto e a tutti i soci se si tratta di societa' in
nome collettivo; al direttore tecnico, ai responsabili  di  cantiere,
ai responsabili di progetto e a tutti gli accomandatari se si  tratta
di  societa'  in  accomandita  semplice;  al  direttore  tecnico   ai
responsabili  di  cantiere,  ai  responsabili  di  progetto  ed  agli
amministratori muniti di rappresentanza se si tratta  di  ogni  altro
tipo di societa' o di consorzio. 
    3.  In  caso  di  possesso,  da  parte  del  richiedente,   della
attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata  da
meno di cinque anni dalla data della domanda,  la  dimostrazione  del
possesso dei requisiti generali puo' essere  soddisfatta  tramite  la
produzione di copia conforme di detta attestazione  SOA,  nei  limiti
indicati dall'articolo 98, comma  1,  secondo  e  terzo  periodo,  ad
esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai  responsabili
di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali  deve  essere
prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2). 
 
              Note all'art. 100 
              - Il testo dell'art.  2188  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              “Art. 2188 (Registro delle imprese) - E'  istituito  il
          registro delle imprese per  le  iscrizioni  previste  dalla
          legge. 
              Il registro e' tenuto dall'ufficio del  registro  delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale. 
              Il registro e' pubblico.” 
              - Il testo dell'art. 38, comma 1, lett. e) f) g) h) i),
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il
          seguente: 
              “Art. 38 (Requisiti  di  ordine  generale)  -  1.  Sono
          esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento
          delle concessioni e degli appalti di  lavori,  forniture  e
          servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
          possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 
              a) - d) (omissis) 
              e) che  hanno  commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
              f) che, secondo  motivata  valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
              g)  che  hanno  commesso  violazioni,   definitivamente
          accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento
          delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana  o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
              h) che nell'anno antecedente la data  di  pubblicazione
          del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in  merito
          ai  requisiti  e   alle   condizioni   rilevanti   per   la
          partecipazione alle procedure di gara e  per  l'affidamento
          dei   subappalti,   risultanti   dai   dati   in   possesso
          dell'Osservatorio; 
              i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate,   alle   norme   in   materia   di    contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
          italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;” 
              - Il testo dell'art. 3 della L. 27  dicembre  1956,  n.
          1423, recante “Misure di prevenzione  nei  confronti  delle
          persone pericolose per  la  sicurezza  e  per  la  pubblica
          moralita”, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1956, n.
          327, e' il seguente: 
              “Art. 3 - Alle persone indicate  nell'art.  1  che  non
          abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di  cui
          all'articolo 4, quando siano pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica, puo' essere applicata, nei modi  stabiliti  negli
          articoli  seguenti,  la   misura   di   prevenzione   della
          sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. 
              Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove  le
          circostanze del caso lo richiedano il divieto di  soggiorno
          in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza  o  di
          dimora abituale o in una o piu' Province. 
              Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
          ritenute idonee alla tutela della sicurezza  pubblica  puo'
          essere  imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune   di
          residenza o di dimora abituale.” 
              - Il testo dell'art. 10 della L.  31  maggio  1965,  n.
          575, recante “Disposizioni  contro  la  mafia”,  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 5 giugno 1965, n. 138, e' il seguente: 
              “Art. 10 - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
          con provvedimento definitivo una misura di prevenzione  non
          possono ottenere: 
              a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
              b) concessioni di acque pubbliche  e  diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
              c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e
          gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
          concessioni di servizi pubblici; 
              d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di  fornitori
          di  opere,  beni  e   servizi   riguardanti   la   pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio all'ingrosso  e  nei  registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 
              e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
              f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a caldo e le forniture con posa in opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale dispone che i divieti  e  le  decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale.” 
              - Per il testo dell'art. 444 c.p.p., si veda nelle Note
          all'art. 64. 
              - Il testo dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
          445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          (Testo A)”, pubblicato sulla G.U. 20/2/2001 n. 42, S.O., e'
          il seguente: 
              “Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta') - 1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R) .” 
              - Per il testo dell'art. 189, del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 98.