Art. 101 
 
            Documentazione nel caso di consorzio stabile 
 
                    (art. 6, d.m. 27 maggio 2005) 
 
    1. Per la dimostrazione del possesso  dei  requisiti  di  cui  al
presente regolamento, in caso di consorzio  stabile  stabilito  nella
Repubblica italiana, alla  domanda  deve  essere  unita  la  seguente
documentazione: 
    a) certificazione di qualita' di cui all'articolo  98,  comma  1,
lettera  a);  qualora  non  posseduta  dal  consorzio,  deve   essere
posseduta da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per
la qualificazione; 
    b)  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  di   cui
all'articolo 188 del codice, deve essere dimostrato sia dal consorzio
che da ciascuna  delle  consorziate  mediante  la  presentazione  dei
documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b), e comma 2; 
    c) il possesso dei  requisiti  di  ordine  speciale  deve  essere
dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio e/o delle
consorziate dei documenti di cui all'articolo 100, comma  1,  lettera
c). 
    2. In caso di possesso, da parte del consorzio  e  da  parte  dei
consorziati,  della  attestazione  SOA  per  qualsiasi  categoria   e
classifica, rilasciata da  meno  di  cinque  anni  dalla  data  della
domanda, la documentazione  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale puo' essere  soddisfatta  tramite  la  produzione  di  copia
conforme di detta attestazione SOA, nei limiti di  validita'  di  cui
all'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione  dei
requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere  ed
ai responsabili di progetto, per i  quali  deve  essere  prodotta  la
documentazione di cui al comma 1, lettera b.2). 
 
              Note all'art. 101 
              - Il testo dell'art. 188 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 188 (Requisiti di ordine generale) -  1.  Per  la
          qualificazione sono  richiesti  al  contraente  generale  i
          requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 
              2. La dimostrazione dei requisiti  di  ordine  generale
          non  e'  richiesta  agli  imprenditori   in   possesso   di
          qualificazione rilasciata ai sensi del  citato  regolamento
          da non oltre cinque anni.”